di Marco Sciddurlo

???????????????????????????????Un’altra tegola giudiziaria si è abbattuta sul Comune di Mola, con un duro colpo alle già precarie casse comunali.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21115/2014, depositata il 7 ottobre scorso, ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia I., difesa dall’avv. Franzese Gaetano, ed ha rimandato le parti dinanzi la Corte di Appello di Bari affinché applichi il principio giuridico indicato dalla Cassazione e liquidi una consistente somma alla famiglia I.

La vicenda parte da un’occupazione d’urgenza nel 1982 fatta dal Comune su un suolo della famiglia I. al quartiere Cozzetto, cui seguivano l’espropriazione (nel 1988) del terreno e la realizzazione di opera pubblica, cioè quella proprietà veniva inserita nel piano di zona per l’edilizia economica popolare redatto e realizzato dal Comune di Mola, e infine il decreto ablatorio nel 2002 (nel corso del giudizio dinanzi il Tribunale).

L’Ente, a differenza di quanto fece per altri suoli, non provvide a liquidare il terreno espropriato. Pertanto, nel 2000, la famiglia I. citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Bari il Comune di Mola, che chiedeva di rigettare le richieste della famiglia I. (evitando di entrare nei complessi tecnicismi, la diatriba giuridica riguardava la qualificazione giuridica della domanda, se risarcimento dei danni o indennità di esproprio, l’illegittimità del decreto di esproprio per tardività, la competenza in unico grado della Corte d’Appello, ecc.; questioni che la Cassazione ora ritiene superate).

Il Tribunale di Bari, nel 2004, condanna il Comune di Mola a pagare la «somma di euro 305.881,45, con interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data del 28 ottobre 2002 e sino all’effettivo pagamento», oltre alle spese legali.

Ovviamente la famiglia I. chiedeva il pagamento di quanto disposto nella sentenza, mentre il Comune di Mola appellava la decisione dinanzi la Corte d’Appello di Bari, che dapprima sospendeva parzialmente la esecutività della sentenza di primo grado (consentendo in via “provvisoria” alla famiglia I. di chiedere il pagamento di € 150.000,00, che il Comune di Mola corrispondeva), poi, nel 2006, la annullava del tutto e condannava la famiglia I. al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Dunque, alla famiglia I. non spettava nulla e doveva restituire le somme che aveva già percepito.

Prontamente la famiglia I. introduceva il ricorso in Cassazione e poi furono avviate trattative per raggiungere un accordo con il Comune; la proposta della famiglia I. era di trattenere la somma di € 150.000 (includendovi tutte le spese) e rinunciare al ricorso in Cassazione. Ma prima l’Amministrazione Berlen e poi quella Diperna non vollero fare alcun accordo, ritenendo erroneamente (ed anche con una certa supponenza) che la Cassazione avrebbe sicuramente rigettato il ricorso della famiglia I. e confermato la sentenza della Corte di Appello di Bari.

Invece la Cassazione ha dato ragione alla famiglia I. e torto al Comune di Mola, affermando «il principio che nel caso di sopravvenienza nel corso del giudizio del decreto di espropriazione, la domanda risarcitoria del danno da occupazione illegittima si converte automaticamente in quella di opposizione alla stima» e, pertanto, «la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto… con rinvio alla Corte di appello di Bari, che in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato, provvedendo altresì in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità».

Dunque, si ritorna alla Corte d’Appello di Bari che provvederà alla liquidazione di quanto spetta alla famiglia I., la cui somma difficilmente si discosterà da quanto stabilito dal Tribunale di Bari sulla base di una puntuale perizia effettuata nel corso del primo grado del giudizio, a cui andranno aggiunti gli interessi legali maturati in tutti questi anni e le spese processuali.

copertina 135

Condividi su: