di Nicola Lucarelli
Giovedì 26 novembre il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Bari dott. Anglana ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero ed ha rinviato a giudizio gli ex Sindaci Nicola Berlen e Stefano Diperna, che saranno giudicati da un Collegio composto da tre giudici. Il dibattimento inizierà il primo marzo del 2016.
L’accusa rivolta ai due ex Sindaci di Mola è quella di «Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione» prevista dall’art. 328 del codice penale: «I. il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. II. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».
La vicenda riguarda la mancata bonifica ed il risanamento igienico-sanitario dell’area su cui sorgono le ville a mare di via La Malfa, definitivamente dichiarate abusive dalla Corte di Cassazione nel 2013 (per l’illegittimità della lottizzazione del 1992), confiscate ed ora di proprietà del Comune di Mola, su cui la ASL di Bari – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubbliche – ha riscontrato un pericolo igienico-sanitario e diffidato il Comune di Mola ad intervenire per la bonifica dell’area.
A seguito di sopralluogo degli Ispettori sanitari, già nel 2008 la ASL sollecitava il Comune di Mola ad intervenire, con urgenza, per rimuovere gli inconvenienti riscontrati pregiudizievoli per la salute pubblica, con un’azione di derattizzazione e disinfestazione straordinaria di tutta la zona. Ma il Comune di Mola rimaneva inottemperante. Successivamente, la ASL, ravvisando il persistere e l’aggravarsi della situazione di degrado igienico-sanitario ed ambientale, nonché di pericolo per l’incolumità dei cittadini, diffidava nuovamente, nel 2011, nel 2012 e nel 2013, il Comune di Mola ad emettere con urgenza un’ordinanza sindacale per l’eliminazione dei problemi igienico-sanitari ed ambientali riscontrati e che si erano aggravati nel corso degli anni.
Oltre alle formali richieste dell’Ufficio Igiene della ASL, diverse diffide venivano fatte nel corso degli anni, in particolare dal 2013, da parte dei residenti della zona, affinché il Comune provvedesse a bonificare l’area, così come richiesto (per quattro volte) dalla ASL, ma senza ottenere alcun intervento dell’Amministrazione comunale per la rimozione dei rifiuti e la disinfestazione della zona. Anche la Prefettura di Bari, più volte, e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Bari nel 2013, chiedevano all’Amministrazione comunale di intervenire con azioni risolutive della situazione di degrado della zona. Ma nulla veniva fatto (all’infuori di una recinzione temporanea in plastica nell’estate 2014, venuta via dopo alcune settimane, ma senza alcuna operazione di rimozione dei rifiuti e disinfestazione).
Sempre nel 2013, la Procura di Bari, avuta notizia delle gravi inottemperanze, avviava le indagini e le affidava alla Guardia Forestale, che ravvisava l’ipotesi di violazione del primo comma dell’art. 328 c.p.
Chiuse le indagini, lo scorso 26 novembre si celebrava l’udienza preliminare che ha portato al rinvio a giudizio degli ex Sindaci Berlen e Diperna ed alla costituzione di parte civile di alcuni residenti di via La Malfa. Berlen ha affidato la propria difesa all’avv. Laforgia, mentre Diperna si avvarrà dell’avv. Lamanna.
In caso di condanna, ci potrebbe essere anche la sanzione accessoria di interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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Sono curioso di sapere se dopo queste “tiritere” (e imposizioni) e dopo aver bonificato la zona ci saranno strascichi tipo punto Perotti o che so, la zona antistante il Castello Angioino: prima si fanno le cose per legge e poi la stessa legge viene ripresa per percorsi opposti e che fanno quasi dubitare sulla legalità della cosa fatta! Qualcuno chiarisca!
Alla luce della notizia, appare più chiara la delibera di giunta comunale n. 142 del 4 novembre 2014: http://albopretorio.datamanagement.it/allega/ComuneDiMola/Giunta/2014/11/142_123259459.pdf
Con essa, la giunta pro-tempore, prendendo atto delle richieste formulate da N.B. e S.D. ai sensi dell’apposito Regolamento comunale di organizzazione dell’attività degli amministratori comunali espletata in ragione del mandato politico, ravvisava da un lato che i fatti o gli atti contestati dalla Procura erano direttamente “connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio”, dall’altro che non vi era conflitto d’interessi con l’ente.
Pertanto, ai sensi dello stesso regolamento, la giunta assumeva a beneficio degli allora indagati “ogni onere di difesa nell’ambito del procedimento penale”, prendeva atto che costoro avevano già nominato legali di loro fiducia (rinunciando in questo modo alla nomina di legali di comune gradimento) e demandava agli uffici appositi tutti gli atti consequenziali, incluso l’impegno di spesa per il rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dal sindaco pro-tempore e dal suo predecessore in ogni stato e grado del giudizio.
La predetta delibera di giunta, inoltre, riporta uno stralcio del regolamento in base al quale è stato concesso il patrocinio (il regolamento completo, invece, non è tra quelli pubblicati sul sito web del Comune). Non essendo io un legale, mi piacerebbe essere guidato alla sua corretta interpretazione.
L’art. 21 del regolamento invocato, infatti, recita che “condizioni essenziali per l’ammissibilità del rimborso delle spese legali all’amministratore sono l’assenza di dolo e colpa grave”. Secondo l’art. 22, invece, il rimborso “costituirà specifico obbligo […] nel caso di assoluzione dell’amministratore con formula piena e con sentenza passata in giudicato nel giudizio penale”. Senza voler precorrere i tempi, non capisco cosa accadrebbe in caso di condanna dell’amministratore ove non fosse riscontrato anche il dolo o la colpa grave, in caso di prescrizione del reato, ovvero qualora gli indagati fossero assolti con formule diverse dalla formula piena (ad esempio, “il fatto non costituisce illecito penale”).
Probabilmente l’aspetto più rilevante della vicenda è connesso al perché si è arrivati a tale rinvio a giudizio.
In sostanza, gli amministratori succedutisi hanno sempre temporeggiato in attesa che la magistratura chiarisse se le villette sotto sequestro andavano o meno abbattute. E’ per questo che, in sostanza, hanno dato poco peso alla questione igienico-sanitaria della zona, anche se, già con la sentenza di primo grado e ancor più con la sentenza definitiva, veniva chiarito che le costruzioni e i suoli entravano a far parte del patrimonio comunale. E, quindi, in ogni caso, era il Comune a doversi far carico del loro stato igienico-sanitario.
A distanza di due anni dalla pronuncia della Cassazione, la politica locale continua a temporeggiare e non ha ancora preso una decisione: si attende in sostanza che la Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo si pronunci sulla restituzione o meno dei suoli (ma non dei manufatti che rimangono comunque abusivi) ai proprietari originari.
La questione è piuttosto complessa sotto il profilo giuridico, tuttavia al momento la Corte Europea non ha ancora messo a calendario la decisione (fino al 16 marzo 2016 non è prevista alcuna causa che riguardi la vicenda molese), tanto da far dubitare se, comunque, il ricorso sia stato o meno ammesso al giudizio.
Sarebbe opportuno che la Giunta comunale si informi sullo stato del ricorso perché laddove fosse già stata espressa l’eventuale inammissibilità, il Comune dovrebbe procedere senza indugio a dare attuazione a quanto deciso dalla Cassazione e già passato in giudicato.