samiro non è così facile. La giustizia deve fare il suo corso e i gradi di giudizio sono tre anche se la sentenza è già scritta.
Difatti la Legge Galasso non lascia dubbi, e qualsiasi giudice è soggetto a quella legge. E’ strano però che all’epoca furono rilasciate le concessioni da parte del Comune.
L’allora sindaco Maggi, quale persona capace e intelligente, avrebbe fatto meglio a chiedere un parere legale (era sufficiente la vacatio legis regionale?) prima di dare il via alla costruzione di quei piccoli “mostri” che tanto deturpano la nostra costa.
Se la sentenza definitiva sarà come quella di 1° grado è presumibile che le villette saranno abbattute ma gli ex proprietari che dovranno pagare anche l’abbattimento chiederanno il risacimento dei danni al Comune (o a Maggi) perchè la concessione era regolare. Lo stesso come è avvenuto per Punta Perotti a Bari.
Marco Sciddurlo
26 Maggio 2009 alle 05:50 -
Aggiungo un ulteriore elemento:
i proprietari di quelle costruzioni ancora oggi stanno sborsando soldi per le polizze fideiussorie a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.
gioele
27 Maggio 2009 alle 07:18 -
In fondo sarebbe stato meglio che le avessero finite, almeno non ci sarebbe stato il vero scempio che c’è adesso, il degrado e soprattutto almeno non avrebbe inflitto un danno grave, anzi gravissimo a tante ignare famiglie. E’ vero, la legge non ammette ignoranza ma certamente era possibile una soluzione migliore, in cui far pesare l’onere della sanzione a chi era consapevole salvaguardando gli acquirenti, che non sono miliardari snob che volevano togliersi uno sfizio.
Ma chissenefrega della gente vero?
“In fondo sarebbe stato meglio che le avessero finite …”
questa è la mentalità che ha portato il paese allo stato di degrado che tutti hanno sotto gli occhi e sotto i piedi.
Le brutture, il brutto generalizzato, l’anti estetico, l’ambientalmente negativo è il frutto e a logica conseguenza dell’egoismo che anima tutti.
Quelle case, con tutti i suoi abusi (perchè gli abusi sono non solamente nella lottizzazine in sè, ma anche nei signoli manufatti , con altezze spropositate e volumetrie eccedenti … ignari proprietari? siamo sicuri?) sono una aggressione brutale al territorio ed alla collettività. Se finite, l’aggressione sarebbe stata completa e peggiore perchè irreversibile.
Se, poi, la parola “ambiente” per qualcuno significa solamente una cosa bella o brutta a vedersi, allora meglio farla finita e regaliamo una volta per tutte l’ambiente ed il territorio a chi ha i soldi per realizzare cose esteticamente belle ma ubicate in riva al mare, nelle lame, nei boschi e chissà dove altro; e non lamentiamoci più.
gaspare
27 Maggio 2009 alle 15:03 -
Il processo in corso si può paragonare a cure palliative che vengono somministrate ad un malato terminale (le villette abusive). E’ comprensibile che i proprietari (ancora per poco) di quelle brutture non si arrendano ma la sentenza è già scritta.
Dopo l’abbattimento (che ci sarà tra chissà quanti anni) prevedo l’apertura di una nuova causa, tra Comune ed ex proprietari.
gioele
27 Maggio 2009 alle 16:44 -
X Franko:
scusami ma mi sembra un discorso fatto a pancia piena con il senno di poi e un pò da fanatismo ambientalista;
il fatto che i proprietari fossero a conoscenza è una illazione, tu stesso poni un interrogativo,
il fatto che molti di loro abbiano perso anni di sacrifici e siano rimasti sul lastrico è un fatto certo.
Ritengo doveroso il rispetto dell’ambiente così come tu affermi e dichiari ma a conti fatti preferisco una villetta costruita sul mare che persone ridotte sul lastrico, con danni materiali (i soldi persi) e morali (vedere vanificati anni di lavoro, puoi lontanamente immaginare? prova ad immedesimarti).
Alle volte tra due mali è indispensabile scegliere quello minore.
gioele
27 Maggio 2009 alle 16:46 -
e ribadisco:
era possibile una soluzione migliore, in cui far pesare l’onere della sanzione a chi era consapevole salvaguardando gli acquirenti, che non sono miliardari snob che volevano togliersi uno sfizio?
Ma chissenefrega della gente vero?
gaspare
27 Maggio 2009 alle 18:54 -
GIOELE l’azione penale è obbligatoria, e il PM che ha sequestrato l’area non poteva fare diversamente. E il Codice penale diversamemente dal Codice civile in questo caso non prevede la possibilità di transazioni.
Dunque un giorno saranno abbattute le costruzioni abusive. E dovranno farlo gli ex proprietari di quelle costruzioni. Se non lo faranno lo farà il Comune a spese loro. Intanto il suolo verrà confiscato e passerà al patrimonio del Comune.
Dunque questi ormai ex-proprietari saranno “cornuti e mazziati”.
dire a me che sono un fanatico ambientalista (anche se poco) mi rende difficile la risposta al tuo commento, in quanto mi sembra come se stai parlando con la persona sbagliata.
Non per l’ambientalista, quanto per il fanatico.
Comunque io resto della mia idea, stavolta. Se c’è stato danno ambientale, io non so come funzionino i meccanismi del diritto in Italia. Faccio tutt’altro mestiere che l’avvocato o il giudice.
Resta un fatto: quelle opere hanno rappresentato un danno estremo per l’ambiente. Che è proprietà di TUTTI.
Chi lo ha sottratto o danneggiato irreparabilmente ha impoverito tutti noi. Te compreso.
Io punto a sperare di riparare i danni.
Tu? Ad accontentarti dello stato delle cose?
Tanto per opportuna conoscenza e completezza di informazione.
LA SENTENZA DEL 2001
Ecco la parte finale della sentenza n. 11047/99 del 09/05/2001 sulle villette a mare sotto sequestro, anch’esse evidenziate tra gli “ecomostri” da abbattere dalla Regione Puglia. Da allora sono trascorsi 8 anni!
Conclusioni
L’analisi condotta non può far ritenere che gli imputati sono stati diligenti secondo la legge al fine di evitare la commissione dei reati loro ascritti. Né si possono ritenere esenti, proprio alla luce di quanto innanzi esposto, i direttori dei lavori.
Orbene, per i reati commessi, concesse le attenuanti generiche – in considerazione dello stato di incensuratezza degli imputati – e ravvisato il concorso fomale tra gli stessi – ove si consideri che con la medesima azione sono state violate diverse disposizioni di legge e che la sanzione prevista per la più grave delle violazioni commesse è quella di cui all’art. 20 lett. C. L. 47/85, cui espressamente rinvia l’art. 1 sexies della Legge Galasso (….) – appare congrua la pena di mesi cinque di reclusione e L. 25.000.000 di ammenda ciascuno (…). Per effetto della condanna gli imputati sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Tutti gli imputati possono usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti di legge e potendosi presumere, stante la condizione di incensuratezza, che i medesimi, dopo questa vicenda, si asterranno in futuro dal porre in essere condotte aventi rilevanza penale. (…)
Stante il disposto di cui all’art. 1 sexies, co. 2 L. 431/85, gli imputati sono tenuti al ripristino dell’originario stato dei luoghi, mediante demolizione, a proprie spese, dei fabbricati edilizi abusivi, di cui a tal fine si dispone il dissequestro.
Stante la disposizione di cui all’art. 19 L. 47/85 va, altresì, disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
Infatti la confisca prevista dall’art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ogni volta che sia stata accertata una lottizzazione abusiva, e persino nel caso in cui non sia stata irrogata alcuna condanna, deve essere ritenuta una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione. La formulazione letterale dell’art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 lascia intendere che, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l’accettata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell’ipotesi di insussistenza di fatto. La natura reale del provvedimento è tale da colpire i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile.
Inoltre, proprio per la predetta natura reale la confisca si estende anche alle opere insistenti sui terreni (…).
Gli imputati, in solido, tra loro, vanno condannati, infine, al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili, Ministero dell’Ambiente e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in conseguenza e per effetto delle condotte ascritte, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione, sempre in favore delle ridette parti civili, delle spese processuali, che liquida in L. 3.000.000 (…).
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara
Volpe Maria Rosaria, Porcelli Giuseppe, Ungaro Giuseppe, Pinto Vito, Porcelli Antonio, Troilo Stefano, Pietanza Isabella, Russo Angela, Russo Francesca, Russo Antonietta, Russo Caterina, Patruno Luigi, Mola Franco Vince, Lattaruli Lorenzo, Buono Angelo, Dibari Annina ved. Bonella, Labbate Vito F., Amante Giuseppe, Rotondi Rosalia Liliana, Rotondi Vanda Marcella Bice, Parente Nunzio Rocco, Papeo Nicola, Fracchiolla Nicola, Campanile Rosa, Campanile Isabella, Tricase Antonio, Martinelli Francesco, Giustino Cecilia Rosa, Battista Pietro, Manna Luigi Ferdinando, Loiacono Giovanni, Chiarappa Nicola, Coratella Francesco, Dattolo Sabino, Valentini Giuseppe, Valentini Pierpaolo, Mingolla Rosa Maria, Valentini Leonardo, Recchia Giovanni, Lanzolla Francesco, Cacucci Antonio Vito, Casulli Vito Leonardo Valerio, D’Alessandro Vito, Ciaccia Francesco, Contessa Antonio, Pesce Annita, De Florio Mario, Cocco Carmine, Di Donna Rosa, Rotondi Giuseppe, Ruggiero Vitantonio, Caputo Vito, Caputo Domenico, Caputo Giuseppe, Caputo Maria Immacolata, Caputo Caterina, Caputo Antonio, Caputo Grazia, Chiarappa Vito, responsabili dei reati loro ascritti e, con le generiche, ritenuto il concorso formale tra gli stessi, li condanna alla pena di mesi cinque di arresto e L. 25.000.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali;
visti gli artt. 163 ss c.p., dispone la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per tutti gli imputati;
visti gli artt. 1 sexies della L. 431/85 e 7, co. 9 della L. n. 47/85, odina la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese degli imputati mediante demolizione dei manufatti edilizi abusivi, di cui dispone a tal fine il dissequestro;
visto l’art. 19 della L.n. 47/85, dispone la confisca e l’acquisizione al patrimonio del Comune di Mola di Bari dei terreni abusivamente lottizzati;
visti gli artt. 538-539 c.p.p., condanna gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili, Ministero dell’Ambiente e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in conseguenza e per effetto delle condotte loro ascritte, da liquidarsi in separata sede;
visto l’art. 541 c.p.p., condanna gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle ridette parti civili, delle spese processuali, che liquida in L. 3.000.000 (di cui L. 2.700.000 per onorari), oltre IVA e C.A.P. come per legge
(…)
Bari, 21.9.1999 – Il Giudice dott.ssa Chiara Civitano
Depositato in cancelleria il 09 Maggio 2001
gioele
28 Maggio 2009 alle 19:53 -
cornuti e mazziati, la loro colpa è stata di fidarsi del Comune di Mola di Bari e di costruttori diciamo…poco chiari.
x Franko:
Il punto non è fregarsene dell’ambiente, non perseguo questo ma se è si dovesse puntare su qualcosa da salvare
se tu punti e pensi alle pietre e agli scogli,
io penso alle persone, alle loro famiglie, ai loro figli.
Aldo
29 Maggio 2009 alle 07:51 -
Gioele, guarda che quei nomi non sono quelli degli acquirenti (nessun acquirente è stato condannato), ma quelli dei costruttori, dei tecnici progettisti, dei proprietari dei suoli. Se li spulci bene troverai non pochi nomi della politica vecchia e nuova, tra cui anche il Presidente della Commissione consiliare che si occupa… di Urbanistica….
Ciò che mi chiedo e chiedo a tutti voi: è mai possibie che un processo debb durare in Italia, ed in questo caso a Bari, oltre 15 anni? E siamo ancora alla sentenza di primo grado! Quanti altri anni serviranno per esaurire gli altri due gradi. E dopo 30 o 40 anni la si può chiamare ancora GIUSTIZIA, tenendo presnte che qualcuno dei presunti colpevoli è già passato a miglior vita?
Di fronte a questi casi, c’è da chiedersi: quante ragioni hanno i magistrati ad ostacolare la riforma della Giustizia?
Gino
29 Maggio 2009 alle 12:40 -
Si, in effetti in Italia il processo è una vera indecenza. Tant’è vero che siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia Europea più volte per la lungaggine assurda dei nostri procedimenti sia penali ma soprattutto civili.
Tenuto conto che questo è un processo penale, abbiamo davvero superato ogni limite.
Peraltro, ho la sensazione che questo reato sia andato in prescrizione. Non si capisce davvero perchè le villette siano ancora in piedi nè perchè perduri questo stato indefinito di sequestro giudiziario.
D’altraparte, non si capisce nemmeno perchè la politica locale continui a premiare gli autori di tanto scempio.
Francesco
3 Giugno 2009 alle 11:33 -
La questione è anche un’altra….
Non si può…dico “NON SI PUO'”…. e questo capita sempre qui nel barese o nel sud, arrivare alla ultimare delle strutture (arrivare al 14° piano per Punta Perotti) oppure per alcune ville a Mola addirittura sono state ultimate le finiture esterne e poi gridare “ABUSO EDILIZIO”….
Politici, Giudici e Ambientalisti….Tutti una mano sulla coscienza….
eli
9 Giugno 2009 alle 00:32 -
Le spiagge italiane, fatta eccezione per le solite note, sono sempre di più disastrate (la situazione salta agli occhi ancora di più se si fa un confronto con quelle europee). Vorrei segnalare Corona Save the Beach volta a riqualificare le spiagge danneggiate dall’erosione delle coste o dall’incuria dell’uomo. Visto che gli enti preposti non provvedono mi sembra una buona idea quella di far intervenire i privati, tanto più che sarà il voto degli utenti a decidere quali spiagge salvare.
ABBATTIAMOLE!!!!!!!!!
samiro non è così facile. La giustizia deve fare il suo corso e i gradi di giudizio sono tre anche se la sentenza è già scritta.
Difatti la Legge Galasso non lascia dubbi, e qualsiasi giudice è soggetto a quella legge. E’ strano però che all’epoca furono rilasciate le concessioni da parte del Comune.
L’allora sindaco Maggi, quale persona capace e intelligente, avrebbe fatto meglio a chiedere un parere legale (era sufficiente la vacatio legis regionale?) prima di dare il via alla costruzione di quei piccoli “mostri” che tanto deturpano la nostra costa.
Se la sentenza definitiva sarà come quella di 1° grado è presumibile che le villette saranno abbattute ma gli ex proprietari che dovranno pagare anche l’abbattimento chiederanno il risacimento dei danni al Comune (o a Maggi) perchè la concessione era regolare. Lo stesso come è avvenuto per Punta Perotti a Bari.
Aggiungo un ulteriore elemento:
i proprietari di quelle costruzioni ancora oggi stanno sborsando soldi per le polizze fideiussorie a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria.
In fondo sarebbe stato meglio che le avessero finite, almeno non ci sarebbe stato il vero scempio che c’è adesso, il degrado e soprattutto almeno non avrebbe inflitto un danno grave, anzi gravissimo a tante ignare famiglie. E’ vero, la legge non ammette ignoranza ma certamente era possibile una soluzione migliore, in cui far pesare l’onere della sanzione a chi era consapevole salvaguardando gli acquirenti, che non sono miliardari snob che volevano togliersi uno sfizio.
Ma chissenefrega della gente vero?
“In fondo sarebbe stato meglio che le avessero finite …”
questa è la mentalità che ha portato il paese allo stato di degrado che tutti hanno sotto gli occhi e sotto i piedi.
Le brutture, il brutto generalizzato, l’anti estetico, l’ambientalmente negativo è il frutto e a logica conseguenza dell’egoismo che anima tutti.
Quelle case, con tutti i suoi abusi (perchè gli abusi sono non solamente nella lottizzazine in sè, ma anche nei signoli manufatti , con altezze spropositate e volumetrie eccedenti … ignari proprietari? siamo sicuri?) sono una aggressione brutale al territorio ed alla collettività. Se finite, l’aggressione sarebbe stata completa e peggiore perchè irreversibile.
Se, poi, la parola “ambiente” per qualcuno significa solamente una cosa bella o brutta a vedersi, allora meglio farla finita e regaliamo una volta per tutte l’ambiente ed il territorio a chi ha i soldi per realizzare cose esteticamente belle ma ubicate in riva al mare, nelle lame, nei boschi e chissà dove altro; e non lamentiamoci più.
Il processo in corso si può paragonare a cure palliative che vengono somministrate ad un malato terminale (le villette abusive). E’ comprensibile che i proprietari (ancora per poco) di quelle brutture non si arrendano ma la sentenza è già scritta.
Dopo l’abbattimento (che ci sarà tra chissà quanti anni) prevedo l’apertura di una nuova causa, tra Comune ed ex proprietari.
X Franko:
scusami ma mi sembra un discorso fatto a pancia piena con il senno di poi e un pò da fanatismo ambientalista;
il fatto che i proprietari fossero a conoscenza è una illazione, tu stesso poni un interrogativo,
il fatto che molti di loro abbiano perso anni di sacrifici e siano rimasti sul lastrico è un fatto certo.
Ritengo doveroso il rispetto dell’ambiente così come tu affermi e dichiari ma a conti fatti preferisco una villetta costruita sul mare che persone ridotte sul lastrico, con danni materiali (i soldi persi) e morali (vedere vanificati anni di lavoro, puoi lontanamente immaginare? prova ad immedesimarti).
Alle volte tra due mali è indispensabile scegliere quello minore.
e ribadisco:
era possibile una soluzione migliore, in cui far pesare l’onere della sanzione a chi era consapevole salvaguardando gli acquirenti, che non sono miliardari snob che volevano togliersi uno sfizio?
Ma chissenefrega della gente vero?
GIOELE l’azione penale è obbligatoria, e il PM che ha sequestrato l’area non poteva fare diversamente. E il Codice penale diversamemente dal Codice civile in questo caso non prevede la possibilità di transazioni.
Dunque un giorno saranno abbattute le costruzioni abusive. E dovranno farlo gli ex proprietari di quelle costruzioni. Se non lo faranno lo farà il Comune a spese loro. Intanto il suolo verrà confiscato e passerà al patrimonio del Comune.
Dunque questi ormai ex-proprietari saranno “cornuti e mazziati”.
dire a me che sono un fanatico ambientalista (anche se poco) mi rende difficile la risposta al tuo commento, in quanto mi sembra come se stai parlando con la persona sbagliata.
Non per l’ambientalista, quanto per il fanatico.
Comunque io resto della mia idea, stavolta. Se c’è stato danno ambientale, io non so come funzionino i meccanismi del diritto in Italia. Faccio tutt’altro mestiere che l’avvocato o il giudice.
Resta un fatto: quelle opere hanno rappresentato un danno estremo per l’ambiente. Che è proprietà di TUTTI.
Chi lo ha sottratto o danneggiato irreparabilmente ha impoverito tutti noi. Te compreso.
Io punto a sperare di riparare i danni.
Tu? Ad accontentarti dello stato delle cose?
Tanto per opportuna conoscenza e completezza di informazione.
LA SENTENZA DEL 2001
Ecco la parte finale della sentenza n. 11047/99 del 09/05/2001 sulle villette a mare sotto sequestro, anch’esse evidenziate tra gli “ecomostri” da abbattere dalla Regione Puglia. Da allora sono trascorsi 8 anni!
Conclusioni
L’analisi condotta non può far ritenere che gli imputati sono stati diligenti secondo la legge al fine di evitare la commissione dei reati loro ascritti. Né si possono ritenere esenti, proprio alla luce di quanto innanzi esposto, i direttori dei lavori.
Orbene, per i reati commessi, concesse le attenuanti generiche – in considerazione dello stato di incensuratezza degli imputati – e ravvisato il concorso fomale tra gli stessi – ove si consideri che con la medesima azione sono state violate diverse disposizioni di legge e che la sanzione prevista per la più grave delle violazioni commesse è quella di cui all’art. 20 lett. C. L. 47/85, cui espressamente rinvia l’art. 1 sexies della Legge Galasso (….) – appare congrua la pena di mesi cinque di reclusione e L. 25.000.000 di ammenda ciascuno (…). Per effetto della condanna gli imputati sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
Tutti gli imputati possono usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti di legge e potendosi presumere, stante la condizione di incensuratezza, che i medesimi, dopo questa vicenda, si asterranno in futuro dal porre in essere condotte aventi rilevanza penale. (…)
Stante il disposto di cui all’art. 1 sexies, co. 2 L. 431/85, gli imputati sono tenuti al ripristino dell’originario stato dei luoghi, mediante demolizione, a proprie spese, dei fabbricati edilizi abusivi, di cui a tal fine si dispone il dissequestro.
Stante la disposizione di cui all’art. 19 L. 47/85 va, altresì, disposta la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
Infatti la confisca prevista dall’art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ogni volta che sia stata accertata una lottizzazione abusiva, e persino nel caso in cui non sia stata irrogata alcuna condanna, deve essere ritenuta una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione. La formulazione letterale dell’art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47 lascia intendere che, la confisca di cui al detto art. 19 prevede quale unico presupposto l’accettata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con esclusione solo dell’ipotesi di insussistenza di fatto. La natura reale del provvedimento è tale da colpire i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile.
Inoltre, proprio per la predetta natura reale la confisca si estende anche alle opere insistenti sui terreni (…).
Gli imputati, in solido, tra loro, vanno condannati, infine, al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili, Ministero dell’Ambiente e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in conseguenza e per effetto delle condotte ascritte, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione, sempre in favore delle ridette parti civili, delle spese processuali, che liquida in L. 3.000.000 (…).
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara
Volpe Maria Rosaria, Porcelli Giuseppe, Ungaro Giuseppe, Pinto Vito, Porcelli Antonio, Troilo Stefano, Pietanza Isabella, Russo Angela, Russo Francesca, Russo Antonietta, Russo Caterina, Patruno Luigi, Mola Franco Vince, Lattaruli Lorenzo, Buono Angelo, Dibari Annina ved. Bonella, Labbate Vito F., Amante Giuseppe, Rotondi Rosalia Liliana, Rotondi Vanda Marcella Bice, Parente Nunzio Rocco, Papeo Nicola, Fracchiolla Nicola, Campanile Rosa, Campanile Isabella, Tricase Antonio, Martinelli Francesco, Giustino Cecilia Rosa, Battista Pietro, Manna Luigi Ferdinando, Loiacono Giovanni, Chiarappa Nicola, Coratella Francesco, Dattolo Sabino, Valentini Giuseppe, Valentini Pierpaolo, Mingolla Rosa Maria, Valentini Leonardo, Recchia Giovanni, Lanzolla Francesco, Cacucci Antonio Vito, Casulli Vito Leonardo Valerio, D’Alessandro Vito, Ciaccia Francesco, Contessa Antonio, Pesce Annita, De Florio Mario, Cocco Carmine, Di Donna Rosa, Rotondi Giuseppe, Ruggiero Vitantonio, Caputo Vito, Caputo Domenico, Caputo Giuseppe, Caputo Maria Immacolata, Caputo Caterina, Caputo Antonio, Caputo Grazia, Chiarappa Vito, responsabili dei reati loro ascritti e, con le generiche, ritenuto il concorso formale tra gli stessi, li condanna alla pena di mesi cinque di arresto e L. 25.000.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali;
visti gli artt. 163 ss c.p., dispone la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per tutti gli imputati;
visti gli artt. 1 sexies della L. 431/85 e 7, co. 9 della L. n. 47/85, odina la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese degli imputati mediante demolizione dei manufatti edilizi abusivi, di cui dispone a tal fine il dissequestro;
visto l’art. 19 della L.n. 47/85, dispone la confisca e l’acquisizione al patrimonio del Comune di Mola di Bari dei terreni abusivamente lottizzati;
visti gli artt. 538-539 c.p.p., condanna gli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni sofferti dalle costituite parti civili, Ministero dell’Ambiente e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in conseguenza e per effetto delle condotte loro ascritte, da liquidarsi in separata sede;
visto l’art. 541 c.p.p., condanna gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione, in favore delle ridette parti civili, delle spese processuali, che liquida in L. 3.000.000 (di cui L. 2.700.000 per onorari), oltre IVA e C.A.P. come per legge
(…)
Bari, 21.9.1999 – Il Giudice dott.ssa Chiara Civitano
Depositato in cancelleria il 09 Maggio 2001
cornuti e mazziati, la loro colpa è stata di fidarsi del Comune di Mola di Bari e di costruttori diciamo…poco chiari.
x Franko:
Il punto non è fregarsene dell’ambiente, non perseguo questo ma se è si dovesse puntare su qualcosa da salvare
se tu punti e pensi alle pietre e agli scogli,
io penso alle persone, alle loro famiglie, ai loro figli.
Gioele, guarda che quei nomi non sono quelli degli acquirenti (nessun acquirente è stato condannato), ma quelli dei costruttori, dei tecnici progettisti, dei proprietari dei suoli. Se li spulci bene troverai non pochi nomi della politica vecchia e nuova, tra cui anche il Presidente della Commissione consiliare che si occupa… di Urbanistica….
Ciò che mi chiedo e chiedo a tutti voi: è mai possibie che un processo debb durare in Italia, ed in questo caso a Bari, oltre 15 anni? E siamo ancora alla sentenza di primo grado! Quanti altri anni serviranno per esaurire gli altri due gradi. E dopo 30 o 40 anni la si può chiamare ancora GIUSTIZIA, tenendo presnte che qualcuno dei presunti colpevoli è già passato a miglior vita?
Di fronte a questi casi, c’è da chiedersi: quante ragioni hanno i magistrati ad ostacolare la riforma della Giustizia?
Si, in effetti in Italia il processo è una vera indecenza. Tant’è vero che siamo stati condannati dalla Corte di Giustizia Europea più volte per la lungaggine assurda dei nostri procedimenti sia penali ma soprattutto civili.
Tenuto conto che questo è un processo penale, abbiamo davvero superato ogni limite.
Peraltro, ho la sensazione che questo reato sia andato in prescrizione. Non si capisce davvero perchè le villette siano ancora in piedi nè perchè perduri questo stato indefinito di sequestro giudiziario.
D’altraparte, non si capisce nemmeno perchè la politica locale continui a premiare gli autori di tanto scempio.
La questione è anche un’altra….
Non si può…dico “NON SI PUO'”…. e questo capita sempre qui nel barese o nel sud, arrivare alla ultimare delle strutture (arrivare al 14° piano per Punta Perotti) oppure per alcune ville a Mola addirittura sono state ultimate le finiture esterne e poi gridare “ABUSO EDILIZIO”….
Politici, Giudici e Ambientalisti….Tutti una mano sulla coscienza….
Le spiagge italiane, fatta eccezione per le solite note, sono sempre di più disastrate (la situazione salta agli occhi ancora di più se si fa un confronto con quelle europee). Vorrei segnalare Corona Save the Beach volta a riqualificare le spiagge danneggiate dall’erosione delle coste o dall’incuria dell’uomo. Visto che gli enti preposti non provvedono mi sembra una buona idea quella di far intervenire i privati, tanto più che sarà il voto degli utenti a decidere quali spiagge salvare.