Giuseppe Colonna, ex consigliere comunale

Riceviamo dall’ex consigliere comunale Giuseppe Colonna e pubblichiamo:

Giuseppe Colonna e Giovanni Vincesilao, ex consiglieri comunali, hanno formalizzato nei giorni scorsi istanza di annullamento della delibera del Commissario straordinario del Comune di Mola di Bari n. 68 del 22.08.2017 e di ogni atto successivo e conseguente riguardante le modalità di concessione, in via continuativa, delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali.

La delibera ed il conseguente Avviso Pubblico pongono, infatti, a carico delle Associazioni non solo, correttamente, il pagamento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi così come previsto dalla normativa vigente, ma anche le spese di utenze (luce, acqua e gas), custodia e pulizia delle strutture.

Questa doppia imposizione, oltre ad essere illegittima secondo gli scriventi (le tariffe di utilizzo delle strutture sono calcolate in base ai costi complessivi di gestione delle stesse), comporta altresì, a carico delle associazioni, costi insostenibili che pongono seriamente a rischio il prosieguo di ogni attività che riguarda, é il caso di ricordare, centinaia di bambini ed adolescenti della nostra comunità che praticano l’attività sportiva per finalità educative, aggregative e di promozione del benessere psico-fisico.

Giovanni Vincesilao, ex consigliere comunale 

Si auspica, quindi, una modifica dell’Avviso Pubblico i cui termini scadono il prossimo 15 settembre e, per completezza espositiva, si allega testo integrale della istanza depositata presso gli uffici comunali.

Ecco il testo dell’istanza inviata al Commissario straordinario del Comune di Mola:

Istanza di annullamento in autotutela della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 68 del 22.08.2017 e di ogni atto successivo e conseguente

I sottoscritti Giuseppe Colonna, nato a Mola di Bari (BA) il 30.08.1981 ed ivi residente alla via S. Onofrio n. 20 e Giovanni Vincesilao nato a Mola di Bari (BA) il 10/12/1965ed ivi residente alla via E. Toti n,36 propongono istanza di riesame e di annullamento in sede di autotutela al COMUNE di Mola di Bari, in persona del Commissario Straordinario p.t., domiciliato in Via A. De Gasperi n. 135/137 – 70042 – Mola di Bari, della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 68 del 22.08.2017 avente ad oggetto: “Concessione in uso continuativo, per la stagione sportiva 2017/2018, delle palestre scolastiche comunali e degli impianti sportivi comunali. Atto di indirizzo” e di ogni atto successivo e conseguente.

Premesso che:

– il Comune di Mola di Bari è proprietario di alcuni impianti sportivi, tra i quali, palestre scolastiche comunali nonché il Capo Sportivo “Caduti di Superga” ed il Palazzetto dello Sport “Vito Pinto”;

– l’Ente dispone annualmente la concessione in uso continuativo delle strutture sopra emarginate al fine di consentire la pratica sportiva per finalità educative, aggregative e di promozione del benessere psico-fisico dei cittadini, con particolare riguardo ai bambini ed agli adolescenti;

– con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 68/2017 si è espresso atto di indirizzo per la predisposizione di apposito Avviso Pubblico, con relativo schema di convenzione, per la concessione in uso continuativo per l’anno sportivo 2017/2018.

– che tali indirizzi prevedono, in particolar modo:
• il pagamento del canone mensile calcolato secondo le tariffe fissate annualmente dalla Giunta Comunale per i servizi a domanda individuale, per l’anno 2017 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 04.11.2016;
• che il concessionario provveda alla pulizia ed alla vigilanza degli spazi concessi;
• che i concessionari dovranno farsi carico dei costi relativi alle utenze gas, luce e acqua , calcolati in via sperimentale sulla spesa storica del 2016 e che gli stessi saranno distribuiti tra i vari concessionari in modo proporzionale alle ore di utilizzo delle strutture

Tutto ciò premesso, la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 68 del 22.08.2017, appare illegittima per i seguenti motivi.

DIRITTO

1) Violazione di legge.

La Delibera Commissariale prefigura un doppio ed ingiustificato onere finanziario a carico delle Associazioni sportive:

· il primo, corretto, rappresentato dal pagamento della tariffa di utilizzo (come previsto dal Regolamento e dalla delibera che fissa le tariffe per i servizi a domanda individuale);

· il secondo, illegittimo, relativo alla ripartizione dei costi delle utenze, delle pulizie e della vigilanza delle strutture non previsto da alcun Regolamento;

La suddetta illegittimità è dovuta infatti alla circostanza che le tariffe dei servizi a domanda individuale sono già fissate per coprire (sino al 100% max), i costi di gestione: infatti l’art. 172 del TUEL al comma 1 lett c) stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegati, tra gli altri, “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché’, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”.

Quindi, una corretta (e legittima) impostazione del provvedimento deve prevedere solo la tariffa, determinata tenuto conto dei costi stimati e stabilendo, sulla base di una decisione prettamente “politica”, in che misura percentuale coprire tali costi.

Tale decisione è stata infatti assunta con la Deliberazione del Commissario Straordinario n_8 del 20.04.2017 avente ad oggetto: “Determinazione tasso di copertura servizi a domanda individuale per l’anno 2017” , che al rigo n.2 dell’Allegato A ha preventivato i costi da coprire per gli impianti sportivi e, conseguentemente, stabilito le relative tariffe a parziale copertura degli stessi (nella misura del 33,88%, pari ad € 54.000,00/€ 159.394,86).

Se l’Ente avesse voluto, per esigenze di Bilancio, incrementare il tasso di copertura dei costi di gestione degli impianti, avrebbe dovuto/potuto operare direttamente sulle tariffe: l’ha fatto, invece, illegittimamente, in modo “indiretto”, aggirando la disposizione che prevede che tali tariffe, fissate con il Bilancio, possono essere adeguate solo entro i termini per l’Assestamento di Bilancio (termine perentorio il 31 Luglio), e questo può senz’altro costituire un secondo grave motivo di illegittimità.

Tale principio risulta essere confermato tra l’altro da numerose pronunce giurisprudenziali secondo le quali l’Ente Locale è tenuto per legge, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio, ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale di tale costo finanziabile con risorse comunali e, quindi, correlativamente, a stabilire la residua misura percentuale finanziabile mediante tariffe e contribuzioni a carico dell’utenza (art. 6 co. 1 D.L n. 55/1983 oltre che del già richiamato art. 172 co. 1 lett. E del TUEL).

A ciò si aggiunge che la suddetta Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 68/2017, viola anche il richiamato “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e uso di spazi comunali e istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti no profit”, atteso che lo stesso prevede, correttamente, all’art. 18 co. 3 che “Le tariffe per la concessione degli spazi sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale”, quale unico e legittimo onere da porre a carico dei concessionari.

 

2) Eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
La previsione di una doppia imposizione pone a carico delle Associazioni Sportive un onere che, oltre ad essere illegittimo, pone a serio pericolo l’espletamento delle attività sportive previste, in alcuni casi riguardanti anche la partecipazione a campionati nazionali e regionali organizzati dalle rispettive federazioni, nonché addirittura il prosieguo dell’esistenza delle associazioni stesse.
Le modalità di concessione, così come strutturate, fanno gravare infatti sulle stesse costi del tutto insostenibili e, con una stagione sportiva alle porte, del tutto imprevisti e non stimabili.
Difatti, sia nell’atto di indirizzo che nel conseguente Avviso Pubblico, si fa riferimento ai costi delle utenze, gravanti in maniera ingiustificata sulle associazioni, calcolati in base alla spesa storica del 2016, non indicando alcuna stima.
Tutto ciò non potrà che andare a ledere quei principi costituzionali riguardanti l’esercizio della pratica sportiva quali, a titolo esemplificativo, il principio di eguaglianza sostanziale, il diritto alla salute, il diritto ad associarsi liberamente, etc.

CONCLUSIONI
Ritenendo sussistere importanti ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione dei provvedimenti sopra richiamati, si chiede pertanto alla S.V. che voglia, in sede di autotutela ed ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/1990, in accoglimento della presente istanza, procedere al riesame della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 68 del 22.08.2017 avente ad oggetto: “Concessione in uso continuativo, per la stagione sportiva 2017/2018, delle palestre scolastiche comunali e degli impianti sportivi comunali. Atto di indirizzo” e per l’effetto annullarla in quanto illegittima e ingiusta per tutte le ragioni sopra esposte, annullando altresì ogni atto ulteriore, connesso e consequenziale, dovendo in difetto procedere alla tutela dei diritti e interessi legittimi in tutte
le sedi opportune e competenti.

Giuseppe Colonna
Giovanni Vincesilao

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