Riceviamo dal consigliere comunale Michele Daniele del Movimento 5 stelle, con richiesta di pubblicazione, la seguente interrogazione presentata nella seduta di Consiglio comunale di ieri 25-09-18:

La palazzina dei 24 alloggi di Via De Nicola – Viale Europa Unita

INTERROGAZIONE

Oggetto: Questione 24 alloggi di Via De Nicola

POSTO che in data 10.07.2007 viene stipulata una convenzione tra la So.Gra.Co srl di Gravina ed il Comune di Mola di Bari per la realizzazione di due palazzine per un totale di 24 alloggi siti in via De Nicola all’angolo con viale Europa Unita, da concedere in locazione a canone agevolato.

POSTO che tali alloggi, per legge,  dovevano essere locati a categorie sociali deboli e nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto secondo una graduatoria da stilare a cura del Comune.

CONSIDERATO che in virtù della suddetta convenzione la So.Gra.Co realizzava le due palazzine non pagando gli oneri di costruzione al Comune di Mola di Bari.

POSTO che nel maggio del 2008 il Comune di Mola di Bari, con determina dirigenziale, approva due elenchi, un allegato A con i soggetti aventi titoli di priorità nell’assegnazione degli alloggi, ed un allegato B con l’elenco dei soggetti che non godono dei titoli di priorità.

CONSIDERATO che nel 2009, a seguito di verifiche effettuate dal Comune, alcuni soggetti del precedente Allegato non ne avevano titolo e pertanto  i loro contratti di locazione non potevano essere legittimamente stipulati.

CONSIDERATO che contro questi provvedimenti di decadenza del Comune, alcuni decaduti facevano ricorso al TAR Puglia ma tale ricorso veniva rigettato.

CONSIDERATO che successivamente queste due palazzine furono vendute dalla So.Gra.Co una alla cooperativa “Isola Azzurra” e l’altra alla cooperativa “Aurora”, attuali proprietarie.

CONSIDERATO altresì che i soci delle cooperative sono gli stessi a cui erano stati “assegnati” gli alloggi.

POSTO che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6610/2012, confermando quanto deciso con sentenza n. 520/2011, chiariva che la decadenza del beneficio implica anche la decadenza dal contratto di locazione eventualmente stipulato; statuizione ribadita nei successivi pronunciamenti giudiziari e, da ultimo, con sentenza TAR Puglia n. 518/2018.

POSTO che il prefetto di Bari nomina la dott.ssa Raffaella Vacca come commissario ad acta per la redazione dell’elenco dei beneficiari, in esecuzione della sentenza del TAR Puglia n.1271/2013.

POSTO che il commissario ad acta, ad ottobre 2014, approva definitivamente la nuova graduatoria.

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori decisioni della Giustizia Amministrativa, il Comune di Mola emetteva ulteriore determina (n.45 del 18.04.2017) con l’ennesima graduatoria “definitiva” dei soggetti aventi titolo e interessati alla stipula del contratto di locazione .

POSTO che il TAR Puglia, con sentenza n.518 del 06.04.2018 accoglieva il ricorso della ricorrente, ingiustamente esclusa dalla graduatoria, e ordinava “al Comune di Mola di Bari di compiere tutti gli atti necessari per consentire la stipula del contratto di locazione della ricorrente previa individuazione dell’alloggio assegnando e liberazione dello stesso ove ancora abusivamente occupato”; e intimava anche una scadenza: “entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione – se anteriore – della presente decisione”.

CONSIDERATO che il commissario dott.ssa Schettini non ha inteso fare appello a quest’ultima sentenza del TAR Puglia, conseguentemente l’Ufficio Tecnico ha emanato ordinanza di sgombero degli alloggi.

CONSIDERATO che le due cooperative ed i soci singolarmente, con una azione congiunta, hanno citato in giudizio, dinanzi il Tribunale civile di Bari, il Comune di Mola di Bari, per far dichiarare validi i loro contratti di locazione e, dunque, non dare corso allo sgombero ordinato dal TAR Puglia. Tale giudizio è ancora pendente dinanzi al Tribunale di Bari.

CONSIDERATO che nel frattempo il Tribunale aveva già respinto l’istanza di sospensione dello sgombero richiesta dai ricorrenti, rimanendo così esecutiva l’ordinanza di sgombero, che tuttavia il Comune non ha eseguito.

CONSIDERATO che nell’udienza del 28 Agosto fissata dal Tribunale il Comune non si è costituito a difesa del suo  provvedimento.

CONSIDERATO che il Sindaco Colonna ha dichiarato che l’Ufficio Tecnico ha dato parere contrario alla costituzione del Comune in giudizio.

INTERROGO L’ASSESSORE COMPETENTE E/O Il SINDACO

in merito alle seguenti questioni:

  • Chi ha consentito che non aventi titolo si insediassero in appartamenti da concedere in locazione, a canone agevolato, a categorie svantaggiate ben individuate dalla legge?
  • Perché non si è vigilato tempestivamente al fine di verificare che l’attribuzione degli alloggi, da parte della So.Gra.Co e/o delle due cooperative, venisse adempiuta secondo la graduatoria elaborata dal Comune?
  • Corrisponde al vero che parte degli alloggi siano stati venduti dalle due cooperative agli occupanti e, nel caso, che questa compravendita sia avvenuta secondo quanto prescritto dalla legge?
  • Perché, mentre l’amministrazione Schettini non ha proposto appello alla sentenza del TAR Puglia che ordinava lo sgombero e aveva iniziato ad eseguire quanto ordinato, poi l’attuale amministrazione non si costituisce in Tribunale per contrastare l’azione di chi si oppone all’esecuzione degli sgomberi, ordinati dallo stesso Comune?
  • Quante notifiche di sgombero sono state comunicate dalla Polizia Municipale e per quanti alloggi?
  • Corrisponde al vero che tra gli occupanti non aventi titolo ed in contenzioso con il Comune risultano congiunti stretti di componenti della presente Amministrazione?
  • E’ competenza dell’Ufficio Tecnico decidere se e quando il Comune deve difendersi in giudizio? Non è compito del Sindaco e/o della Giunta?
  • Ed è l’Ufficio Tecnico a dover dare questo parere o il caposettore degli Affari Contenziosi e/o il Segretario Comunale?
  • Perché il Comune di Mola di Bari non procede coattivamente a dare esecuzione alle ordinanze di sgombero degli alloggi occupati da persone che non ne hanno titolo e che, già nel 2012, il Comune dichiarava decadute?
  • Fatte salve le precedenti considerazioni, non si ritiene che, nell’eventuale caso di assegnazione dell’alloggio a soggetti al di fuori dalle suddette graduatorie, il proprietario debba pagare gli oneri di costruzione a suo tempo non richiesti?

Con Osservanza.

Per il Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – Mola di Bari

Michele Daniele

 

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