di Marco Sciddurlo

La Procura generale presso la Corte di Appello di Bari non ha presentato appello contro la sentenza n. 1021/2018 del GUP di Bari dott. Antonio Diella, che aveva assolto gli imputati per disastro ambientale in discarica Martucci. In calce pubblichiamo integralmente il Decreto di “Non impugnazione”

Come riportato nel nostro articolo on-line “Approvate due delibere: serviranno?” del 19 gennaio, dapprima il consiglio comunale di Conversano, lo scorso martedì 15, e poi due giorni dopo quello di Mola, deliberavano di presentare, tramite l’avv. Roberto Chiusolo, richiesta motivata, ai sensi dell’art. 572 c.p.p., alla Procura generale di impugnare la sentenza di assoluzione, le cui motivazioni esano state depositate il 30 ottobre 2018.

Il termine ultimo per l’impugnazione era lunedì 21 gennaio.

Purtroppo, la Procura generale ha deciso di non proporre appello e, quindi, quella sentenza di assoluzione è divenuta da ieri definitiva.

L’art. 572 c.p.p. prevede che quando il pubblico ministero non propone impugnazione (dunque, non accogliendo l’“invito” delle parti civili) «provvede con decreto motivato da notificare al richiedente».

Forse, la scelta della Procura generale non arriva inaspettata. Era alquanto difficile (per non dire impossibile!) redigere un appello in poco tempo, contro una sentenza così corposa (di ben 114 pagine) e con complessi atti di indagine.

Le votazioni dei Consigli comunali di Conversano e Mola, fatte all’“ultimo minuto”, per chiedere alla Procura di proporre appello, sembrano dare la prova di una sostanziale inerzia di queste Amministrazioni (perché i Consigli comunali non sono stati convocati all’indomani del deposito delle motivazioni della sentenza?)

Si chiude così una vicenda giudiziaria, ma il “problema Martucci” rimane. Né si poteva pensare che la soluzione di quel “bubbone ecologico” potesse essere trovata nelle aule di giustizia (il governo di un territorio non lo fanno i giudici, ma i politici e gli amministratori).

Una cosa è chiara alla nostra comunità cittadina, il sito Martucci va chiuso definitivamente, “senza se e senza ma”.

È noto che la Regione intende riaprire il sito Martucci; saprà la nostra Amministrazione comunale opporsi con fermezza a questa decisione?

                            DECRETO DI NON IMPUGNAZIONE

                                            (art 572 co. 2 c.p.p.)

 IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

 Vista la sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 10/5/2018, depositata il 30/10/2018, (n. 1021/18 RG Sent.), comunicata a questo Ufficio il 7/12/2018, pronunciata nei confronti di LOMBARDI Rocco ed altri,

Premesso che:

  • in data 15/1/2019 veniva depositata richiesta di impugnazione del Difensore delle parti civili e segnatamente dei Comuni di Conversano, Mola di Bari, Bitonto e Valenzano;
  • in data 17/1/2019 perveniva per conoscenza all’indirizzo email bari@giustizia.it una nota dell’Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” inviata al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bari ai sensi dell’art. 572 Co. 1 c.p.p.;

Nella nota del Difensore dei Comuni su indicati si chiedeva di impugnare il provvedimento, adducendo che:

  • le modalità di campionamento istantaneo “delle acque reflue”, utilizzato dai periti nel primo grado, non poteva ritenersi adeguato, poiché’ avrebbe dovuto essere adottata una metodologia di campionamento “medio composito”, che sarebbe stato “più significativo, più preciso, più riproducibile e probabilmente anche più vicino alla realtà”;
  • i nitrati avrebbero potuto essere tracciati mediante “l’effettuazione … di indagini relative all’azoto 15 (N-15) per determinare l’origine dei nitrati se di tipo “organico” (antropico) oppure “inorganico” (fertilizzanti agricoli azotati).
  • Avrebbe dovuto essere risentito il testimone LESTINGI Domenico sulla esistenza di un pozzo a dispersione.

Quantunque per mera conoscenza a questo Ufficio, l’Associazione su citata, nella richiesta d’impugnazione deduceva che:

  • avrebbe dovuto essere ri-escusso il testimone LESTINGI Domenico sulle medesime circostanze già sopra indicate;
  • nel corso del processo di primo grado era emersa la cattiva realizzazione e gestione della discarica (punti da 2 a 8);
  • la Commissione Tecnica Regionale aveva accertato “la presenza di nitrati fuori norma in diversi pozzi e il grave riscontro di valori fuori norma di manganese (8 volte superiore ai limiti consentiti) e ferro in un pozzo a valle delle discariche.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

  1. Nessuna censura viene formulata rispetto ai criteri di valutazione della prova acquisita dal Giudice di primo grado, ne’ si denuncia l’erroneità del giudizio, prospettando nuove acquisizioni probatorie dalle quali, in via meramente ipotetica, potrebbero trarsi nuovi elementi a carico degli imputati in relazione al disastro ambientale.
  2. Nello specifico, tali potrebbero essere gli esiti di un nuovo esperimento peritale con modalità di campionamento “medio composito”, piuttosto che istantaneo, ed un’analisi dell’azoto 15 (N15) che potrebbe rivelare la riconducibilità dei nitrati in eccesso non già all’impiego agricolo, bensì al percolato della discarica.

In proposito, come già ritenuto dal GUP del Tribunale di Bari, non può essere revocata in dubbio la qualità e accuratezza degli accertamenti peritali e consulenziali disposti nel corso del giudizio di primo grado.

Le metodiche utilizzate ed il confronto tecnico risultano, dalla lettura della sentenza, di un tale livello di approfondimento da non lasciare intravedere spazi di effettiva incompletezza che avrebbero potuto determinare il mancato esame di elementi decisivi.

Nel merito, non si può prescindere dall’accertamento peritale per cui “nell’acqua di falda non vi era una presenza di ferro, manganese e piombo superiore alle csc (ndr.: concentrazioni soglia di contaminazione) previste dalla legge” (v. sent pag. 5),

Solo per i nitrati poteva ritenersi ipotizzabile una interazione del percolato con l’acqua di falda, mai sperimentalmente accertata (pag. 20 sent.).

Il collegio peritale, inoltre, ha rilevato l’andamento stagionale e non costante della presenza dei nitrati (v. sent. pagg. 38-39).

Inoltre, l’analisi effettuata sulla presenza del trizio non ha consentito, secondo il GUP, di accertare la interazione del percolato della discarica con l’acqua di falda (pag. 52 sent.).

Infine, nel primo rapporto tecnico Spinoff del 2013, utilizzato dal GUP in sede di valutazione della prova, circa l’andamento dei nitrati, i piezometri a valle della discarica non rilevarono valori del rapporto N/C1 superiori a quelli a monte (v. pag, 68 sent,) introducendo nel processo un ulteriore profilo di incertezza sul punto che va oltre la tracciabilità o meno dei nitrati, e rende superflua la individuazione della origine degli stessi.

Pertanto, il giudizio in ordine alla insufficienza, equivocità e contraddittorietà della prova, adottato dal primo Giudice, non può essere superato dalle richieste di rinnovazione dibattimentale, mediante una nuova perizia, proposte dal Difensore dei Comuni su indicati

  1. Analogamente deve ritenersi per la rinnovazione dell’escussione del teste LESTINGI Domenico, grazie al quale sono emerse le inadempienze nella realizzazione della discarica, e la cattiva gestione della stessa, ma si tratta di circostanze anch’esse già positivamente apprezzate dal Giudice di prime cure.

Ed infatti, la rinnovazione dell’esame del testimone ed i maggiori approfondimenti sul punto, a prescindere da ogni considerazione circa l’inosservanza del carattere di prova sopravvenuta, non sarebbe idoneo a superare le obbiezioni tecniche peritali di cui sopra sub 2., inerenti il capo P) della imputazione, che costituisce l’unico delitto d’interesse, stante l’operatività della prescrizione per ogni altra contestazione.

Come rilevato dal GUP, infatti, ciò non significa che le discariche sono state realizzate a regola d’arte, ne’ che non vi siano state rilevanti e maliziose violazioni contrattuali nella fase di realizzazione (vedi le anomale modalità di collaudo), ne’ che la gestione sia stata appropriata, poiché’ il processo ha evidenziato «significative criticità e la conseguente necessità dí interventi strutturali e gestionali sul comparto di discarica che garantiscano che ín futuro la certezza che non vi possano essere quelle perdite di percolato che allo Stato si sono presentate solo come possibile o occasionali e comunque non tali (per carenza della relativa prova) da aver provocato modifiche nella falda acquifera.” (v. pag. 81 sent.).

  1. Pertanto, il GUP ha considerato anche gli aspetti relativi alle modalità di gestione della discarica, per i quali si duole l’Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci”, ma, sia per gli insuperabili limiti prescrizionali in ordine alla singole condotte contravvenzionali (si tratta di una discarica sequestrata sin dal 26/5/2014), sia in ragione della mancanza di idonea prova circa la inferenza di tali condotte sul delitto di disastro ambientale di cui al capo P) della rubrica, oggetto della pronuncia e delle relative doglianze, la sentenza appare insuscettibile d’impugnazione.

Ciò pertanto,

non si propone impugnazione

avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Bari in data 10/5/2018, depositata il 30/10/2018, (n. 1021/18 RG Seni.), pronunciata nei confronti di LOMBARDI Rocco ed altri.

Si notifichi ai richiedenti.

Bari, 21/1/2019

IL SOST. PROCURATORE GENERALE

Giannícola Sinísi

 

 

 

 

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