di Marco Sciddurlo

Il Comune di Mola di Bari è stato condannato dal TAR Puglia, con sentenza n. 92/2019, per avere negato ad una cittadina l’accesso agli atti di una pratica edilizia.

La ricorrente aveva fatto regolare richiesta di accesso agli atti per ottenere copia del provvedimento autorizzativo comunale dei lavori di ristrutturazione di un immobile. La richiesta era giustificata dal fatto che, come si legge nella sentenza, «sussisteva l’esigenza della ricorrente di tutelare il proprio diritto di proprietà dell’immobile sito in via… confinante con la proprietà della sig.ra… sita in via…, in quanto quest’ultima, in spazio finitimo con la costruzione della ricorrente, aveva edificato un nuovo fabbricato in completo appoggio ai muri della stessa e gravanti interamente sulla proprietà della medesima, senza rispetto delle distanze e della parte di pertinenza della ricorrente del muro di cinta».

Alla richiesta di accesso agli atti, il Comune di Mola non rispondeva, per cui si formava il silenzio-rigetto.
Alla nostra concittadina non rimaneva altro da fare che rivolgersi al TAR, che le ha dato ragione (il Comune non si costituiva nel processo).

Il TAR sottolinea come «il diritto di accesso deve essere garantito per effetto della sola dimostrazione, da parte dell’istante, dell’esistenza di un proprio interesse giuridico bisognoso di tutela, con esclusione di ogni sindacato dell’Amministrazione sulla fondatezza e pertinenza delle azioni che lo stesso istante intende intraprendere; l’istante deve fornire elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

Il Tribunale ha accertato come la nostra concittadina «ha fornito ampia allegazione del proprio interesse qualificato e differenziatoex art. 24 Cost.all’ottenimento della documentazione richiesta»; dunque, «sussisteva l’obbligo per il Comune di Mola di Bari di fornire l’accesso alla relativa documentazione».

La ricorrente ottiene così il riconoscimento del suo diritto ad accedere agli atti amministrativi richiesti e la condanna del Comune alle spese legali, liquidate in € 500,00 oltre gli accessori di legge.

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