di Nicola Bellantuono

E’ stata pubblicata oggi l’ordinanza sindacale che disciplina le modalità di esecuzione nelle aree urbane e rurali dell’intero territorio comunale dei trattamenti fitosanitari con diserbanti, insetticidi, fungicidi o qualsiasi altra sostanza chimica di sintesi. L’impiego di tali prodotti, di ampio utilizzo in agricoltura, esige il rispetto delle buone prassi agronomiche e l’adozione delle necessarie cautele per limitare l’esposizione degli individui a sostanze potenzialmente pericolose e la dispersione delle stesse nell’ambiente.

Allo scopo di tutelare l’igiene e la salute e prevenire pericoli per l’incolumità pubblica, presenti soprattutto in prossimità dei luoghi di pubblico interesse e delle abitazioni, anche a carattere stagionale, l’ordinanza regola l’esecuzione di tutti trattamenti fitosanitari, ad eccezione di quelli ammessi per l’agricoltura biologica. Questi i principali contenuti:

Nelle aree rurali poste a meno di 50 metri da abitazioni o aree di interesse pubblico, divieto di esecuzione dalle 12 alle 16 e dalle 19 alla mezzanotte, e invito ad avvisare i confinanti quando questi ne abbiano fatto richiesta;

Nelle aree urbane, obbligo di preavviso di 24 ore da realizzarsi con mezzi idonei a consentire alla popolazione di prendere gli opportuni accorgimenti a propria maggior tutela (tenere chiuse le finestre, evitare l’esposizione di biancheria, alimenti, animali domestici e loro ricoveri e suppellettili, quali ciotole ed abbeveratoi, etc.)

Nelle aree urbane poste a meno di 30 metri da edifici o luoghi frequentati (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, piste ciclabili, aree cimiteriali, zone di interesse storico, artistico o paesaggistico), divieto assoluto dalle 7 alle 17; la distanza di rispetto viene ridotta a 10 metri in presenza di misure di contenimento dell’effetto deriva;

Nelle aree urbane, divieto permanente di impiego dei prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento CE n. 1272/2008;

Divieto in condizioni di vento superiori a 25 km/h.

Gli operatori sono inoltre tenuti ad adottare tutte le misure previste dalla normativa, tra le quali l’obbligo di preparazione delle miscele direttamente in loco, all’aperto o in locali con adeguata ventilazione; il divieto di impiego di acqua potabile attinta dalle fontane pubbliche; l’adozione di tutte le cautele per evitare la contaminazione dei altri corpi idrici o la dispersione nell’ambiente delle miscele residue o delle acque di lavaggio di automezzi, carri botte e atomizzatori; l’obbligo di smaltire gli imballaggi vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, etc.) come rifiuti speciali e il conseguente divieto di smaltirli insieme ai rifiuti urbani, di abbandonarli sul territorio o di incendiarli.

L’ordinanza si chiude richiamando le sanzioni amministrative vigenti, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle leggi speciali, e attribuendo i compiti di vigilanza alla Polizia Locale e alla ASL.

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