di Marco Sciddurlo

Nuovo colpo di scena nelle vicissitudini della società Er.Cav. srl, che sino a qualche settimana fa gestiva a Mola l’appalto di raccolta rifiuti ed igiene urbana e che, proprio in ragione dell’interdittiva antimafia, (da marzo 2019) non poteva più operare nell’ambito di servizi pubblici.

Infatti, il Tribunale di Bari ha sospeso gli effetti previsti dall’art. 94 del d.lgs. n. 159/2011 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»), cioè che gli enti pubblici e le società partecipate dalla pubblica amministrazione «non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni» con società nelle quali si ravvisino infiltrazioni mafiose.

Il Tribunale ha disposto questa sospensione in applicazione del comma 7 dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011: «il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario (come appunto la Er.Cav, n.d.r.) ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all’articolo 94».

Il senso della norma è chiaro; se una società è in amministrazione giudiziaria o la sua gestione è sotto il controllo del Tribunale, dunque, non è più gestita da persone “influenzate” da infiltrazioni mafiose, non c’è motivo perché le si impedisca di partecipare a gare pubbliche, vincere appalti e stipulare contratti con Enti pubblici o società partecipate da Enti pubblici.

Pertanto, si legge nel provvedimento concernente la Er.Cav., depositato ieri: «Il Tribunale di Bari, in applicazione dell’art.34-bis, comma 7, sospende gli effetti di cui all’art.94, con riferimento sia al pacchetto contrattuale di parte pubblica che a tutta l’attività aziendale, ivi compresa la partecipazione alle procedure di gara, con la conseguente possibilità, per l’operatore economico, di vedersi aggiudicati nuovi appalti, e dunque di conseguire l’iscrizione nella così detta white list».

La Er.Cav. operante nel settore dei rifiuti (e, quindi, negli appalti pubblici), succedeva negli appalti alla Lombardi Ecologia s.r.l., che era stata destinataria di una interdittiva antimafia e tutto ciò che ne consegue; adesso può nuovamente partecipare alle gare pubbliche per gli appalti.

La Er.Cav. sarà sottoposta per due anni al controllo giudiziario, ma adesso non vedrà interrompersi le sue attività.

Il Tribunale di Bari, rispetto alla ricostruzione operata dal Prefetto di Bari, riguardo sette dipendenti, che si presumono “vicini” ad associazioni mafiose, fa presente che in un’azienda di grandi dimensioni (410 dipendenti), gli impiegati non hanno rapporti con i vertici e che la governance della Er.Cav. non ha mai subito procedimenti penali e non ha mai avuto contatti con la criminalità organizzata.

È presto per dirlo, ma questa decisione del Tribunale di Bari potrà avere ripercussioni anche per Mola. Infatti, il servizio di igiene urbana a Mola era gestito da diversi anni dalla Er.Cav. e, a causa dell’interdittiva antimafia, le era stato tolto ed affidato (in via provvisoria per sei mesi) dall’Amministrazione comunale alla Navita di Modugno.

L’Er.Cav. aveva fatto ricorso al TAR Puglia contro l’“Amministrazione Colonna”, per vedere annullata la revoca a suo danno e l’affidamento alla Navita del servizio di igiene urbana a Mola. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 685/2019, aveva rigettato il ricorso dell’Er.Cav., dichiarandolo inammissibile. Contro questa sentenza, l’Er.Cav. ha proposto appello, che adesso pende al Consiglio di Stato.

Ma adesso, essendo venuti meno gli effetti dell’interdittiva antimafia che avevano colpito la Er.Cav., viene anche meno la ragione per cui questa società non possa riprendere a gestire il servizio di igiene urbana a Mola, come fatto sino allo scorso mese di maggio. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa intricata e spinosa vicenda.

Condividi su: