di Marco Sciddurlo

Ogni anno la Regione Puglia emana l’Ordinanza Balneare (quest’anno la n. 251 del 5 aprile 2019), che regolamenta sia le zone costiere date in concessione, sia quelle libere. Ovviamente, queste norme regolamentari si aggiungono a quelle di legge già esistenti.

In realtà il controllo sul rispetto di questa ordinanza e delle altre norme variano a seconda dei casi, nel senso che ci sono Amministrazioni locali che hanno una “tolleranza zero” e sanzionano ogni minima violazione, mentre altre sono più accondiscendenti a comportamenti non proprio rispettosi delle norme (che si verificano soprattutto nel periodo ferragostano).

Vediamo cosa dispone l’ordinanza di quest’anno (che riprende il testo degli anni precedenti apportandovi alcune novità), così ognuno potrà farsi un’idea se a Mola questo testo regolamentare viene rispettato o meno dai fruitori delle spiagge e se l’Amministrazione adempie ai propri obblighi.

L’art. 3 dell’ordinanza dispone che «Sulle aree demaniali marittime pugliesi… è vietato l’utilizzo di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso» (questa norma era stata impugnata nelle sedi giudiziarie, ma il Consiglio di Stato ne ha confermato la legittimità e, quindi, è in vigore).

«È, inoltre, VIETATO: a) campeggiare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo; b) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette), sia pure contenuti in buste; c) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili; d) transitare e/o sostare con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, ad eccezione… degli ausili utilizzati dai disabili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti».

È anche vietato «f) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate; …i) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto; …k) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, lettini, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;… p) praticare qualsiasi gioco, sia a terra che in acqua, che possa arrecare pericolo, danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocumento all’igiene dei luoghi…;».

Per quanto riguarda gli animali, nelle spiagge libere «è consentito l’accesso di animali d’affezione di piccola taglia», purché «in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio o in trasportino fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio. I proprietari dovranno comunque assicurare l’aspetto igienico-sanitario, sia a tutela dell’animale, sia per quanto attiene alla pulizia dell’area occupata»

Per le emissioni sonore, è vietato «tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13,30 e le ore 16,00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull’arenile».

È specificato che l’ordinanza non deroga alle norme già vigenti ed integra le disposizioni normative sul demanio marittimo, nonché i singoli provvedimenti emanati dalle Capitanerie di Porto, inoltre, «al controllo ed alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e di Polizia marittima e… i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri» ed «i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte».

Ma l’ordinanza dispone pure degli obblighi per i Comuni costieri, tra cui «assicurare sulle spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, anche attraverso l’installazione di cartelli e avvisi tesi a sensibilizzare sul non abbandonare i rifiuti» o «rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia e sistemazione per la loro regolare percorribilità»; «nelle spiagge libere destinate alla balneazione, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, di predisporre adeguata segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili, redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”».

Inoltre, i Comuni costieri devono «predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, con apposite pedane amovibili» e «installare sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso».

E poi c’è pure l’Ordinanza per la Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Bari (la n. 34 del 2019) ove si dispone che «durante la “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Bari, dal Comune di Bari al Comune di Mola di Bari incluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione» che «la balneazione è permanentemente VIETATA: nei porti; nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli all’imboccatura dei porti».

 

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