di Marco Sciddurlo

Della nota vicenda giuridica dei 24 alloggi in via De Nicola – viale Europa Unita, realizzati a seguito di bando pubblico e che andavano dati in locazione a canone agevolato a persone con determinati requisiti, ne abbiamo più volte trattato, in quanto, a causa di irregolarità, ne è sorta una storia giudiziaria, ancora non terminata, che ha portato il TAR Puglia ad emettere una sentenza, la n. 518/2018, con la quale ordinava «al Comune di Mola di Bari di compiere tutti gli atti necessari per consentire la stipula del contratto di locazione della ricorrente previa individuazione dell’alloggio assegnando e liberazione dello stesso ove ancora abusivamente occupato», disponendo anche una scadenza: «entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione – se anteriore – della presente decisione».

A seguito della sentenza del TAR n. 518/2018, il Comune di Mola chiedeva un parere all’avv. Saverio Profeta, il quale, con scritto del 24.04.2018 (che pubblichiamo integralmente al termine dell’articolo), illustra la normativa e l’inquadramento giuridico di questa vicenda. Inoltre, il legale del comune consigliava di appellare la sentenza del TAR, ma l’Ente non dava corso all’appello.

L’avv. Profeta avverte che «la sentenza in commento sia gravemente viziata per eccesso di potere giurisdizionale e la sua esecuzione comporterà certamente ripercussioni in capo alla PA sin dall’adozione del mero atto con il quale si ingiungerà lo sgombero degli alloggi (in quanto lesivo del diritto di proprietà)».

Ultimamente, il Comune di Mola il 02.07.2019 chiedeva al Prefetto di Bari la creazione di una cabina di regia, ai sensi del d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), concernente lo sgombero degli immobili pubblici. Però il Prefetto riteneva non applicabile quella normativa. Infatti, con nota del 12.07.2019 inviata al Sindaco dott. Colonna, il Prefetto scrive: «Si fa riferimento alla richiesta, formulata dalla S.V., con nota del 2 luglio scorso, di convocazione di una riunione della “cabina di regia” per l’esame della problematica dei 24 alloggi siti al Viale Europa ed alla via Sandro Pertini. Al riguardo si fa presente che, in adesione a quanto richiesto, in data 9 luglio u.s., si è tenuta la riunione del predetto organismo in assenza della S.V., benché regolarmente convocata, ed è stata attentamente approfondita la problematica degli immobili di che trattasi. In detta sede, da un’attenta disamina della documentazione in atti e delle note… pervenute… in cui è stato evidenziato il diritto a vedersi locare alloggi occupati dai “soci proprietari”, è emersa l’inapplicabilità, nel caso in esame, della fattispecie di cui all’art. 31 ter della legge n. 132 del 1° dicembre 2018, di conversione del D.L. 4 ottobre n. 113. La problematica in questione inerisce, infatti, a procedure di assegnazione di immobili di edilizia residenziale sulla base di apposite graduatorie degli aventi titolo, di esclusiva competenza di codesto Ente (cioè del Comune di Mola, ndr) per alcune delle quali sono attualmente in corso contenziosi dinanzi alle competenti Autorità in sede giurisdizionale che quindi escludono ogni intervento di questa Prefettura».

Inoltre, entrambe le cooperative, ottemperando ad ordinanza dell’Ufficio Tecnico Comunale, convocavano la sig.ra D. B. per la stipula di un contratto di locazione, ma la predetta non si presentava (secondo il ricorso poi presentato al TAR, evidentemente riteneva non corretta questa procedura).

Comunque, la sig.ra D. B. riattivava il ricorso n. 1222/2017 dinanzi il TAR Puglia (quello con cui si chiede l’ottemperanza alla istanza-diffida della ricorrente al Comune di Mola del 15.5.2017), per cui il Giudice amministrativo, ritenendo il Comune di Mola inottemperante, dispone che il «nominato commissario ad acta proceda a riattivare il procedimento» (per la precisione, il commissario non era stato nominato nel processo introdotto col ricorso del 2017, ma in un precedente giudizio ed aveva stilato la nuova graduatoria).

Accogliendo i rilievi della ricorrente, il TAR Puglia stabilisce che il Comune di Mola non può limitarsi a far sì che la sig.ra D. B. firmi un contratto di locazione per uno degli alloggi in questione, ma debba riattivarsi l’intera procedura, cioè l’assegnazione mediante scorrimento di graduatoria, con sgombero degli alloggi (quelli da liberare sarebbero 23, in quanto uno dei conduttori è presente nella nuova graduatoria).

Pertanto, si legge nell’ordinanza n. 1434/2019 del 5 novembre 2019, «il nominato Commissario ad acta (il quale con ordinanza n. 4/2018 – per la precisione l’ordinanza veniva emessa dal Capo dell’Ufficio Tecnico di Mola, ndr – ha già ordinato lo sgombero degli alloggi, rimasto tuttavia ineseguito) riattivi il procedimento in corretta esecuzione della sentenza n. 518/2012, procedendo alla riassegnazione degli alloggi nell’ordine della graduatoria, ordinandone conseguentemente lo sgombero per riaffermare la situazione di diritto, al fine primario di garantire alla ricorrente l’acquisizione dell’alloggio di sua spettanza nel rispetto della graduatoria stessa» (quest’ordinanza può essere liberamente consultata e scaricata dal sito https://www.giustizia-amministrativa.it/).

Ma la vicenda giuridica rimane tuttora ingarbugliata. Perché pendono ben due giudizi dinanzi il Tribunale civile di Bari, che hanno ad oggetto proprio la legittimità dei contratti di locazione di questi alloggi ed il diritto a starci per quelli che attualmente li abitano (i giudizi sono stati rispettivamente introdotti da un socio per ogni processo, è intervenuta la coop. Aurora in entrambi i processi, dove sono costituiti anche la sig.ra D. B. ed il Comune di Mola di Bari). L’esito di questi processi li avremo nel 2021 (a meno che non ci siano ulteriori rinvii), perché uno è stato stato fissato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 gennaio 2021 (da quella data le parti del processo hanno 60 giorni per depositare note conclusive e poi altri 20 giorni per le repliche, dopo si attende la pubblicazione della sentenza) e l’altro è stato rinviato per la lettura del dispositivo all’udienza del 16 settembre 2021, con termine sino al 6 settembre 2021 per depositare note conclusive (in questo caso all’udienza il giudice deposita la sentenza).

Orbene, è pacifico che non può sussistere la contemporanea giurisdizione del Giudice amministrativo e del Giudice civile; o spetta decidere ad un giudice oppure all’altro. Pertanto, in questo caso si configurerebbe un conflitto positivo di giurisdizione (cioè entrambi i Giudici, amministrativo – il TAR Puglia – e civile – il Tribunale di Bari –, si ritengono competenti a decidere).

A dirimere questi conflitti sono chiamate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Per cui, nella vicenda dei 24 alloggi, non è escluso che la parola possa passare alla Suprema Corte.

C’è poi un altro aspetto da considerare. La graduatoria già stilata dal commissario ad acta è composta di 13 soggetti (di cui uno già residente ab origine in uno degli alloggi). L’ordinanza dice che il commissario deve procedere alla «riassegnazione degli alloggi nell’ordine della graduatoria, ordinandone conseguentemente lo sgombero», dunque, riassegna l’alloggio e poi lo sgombera per consentire al nuovo assegnatario di accedervi. Ma se gli appartamenti da liberare sono 23 e quelli da riassegnare sono 12 (essendo uno degli aventi titolo già residente), con quale criterio si deciderà di “sbattere fuori” uno al posto di un altro?

E se si volesse pensare di sgomberare prima tutti i 23 alloggi (anche se tale modalità pare essere in contrasto con quanto scritto dal TAR); una volta liberati 23 alloggi ed ammesso che tutte le 12 persone presenti in graduatoria vogliano uno di quegli appartamenti in locazione, le 11 abitazioni rimaste vuote che fine fanno? Come dovrebbero essere allocate?

Inoltre, all’assegnazione deve seguire la stipula del contratto di locazione. La coop. Aurora è proprietaria di una palazzina con 12 alloggi (di cui uno già abitato da un avente titolo), mentre l’altra palazzina, sempre di 12 alloggi, è della coop. Isola Azzurra; è ovvio che il locatore dell’alloggio rimane la cooperativa, al quale va l’affitto. I contratti di locazione (che sono contratti disciplinati dal diritto privato) li devono stipulare le cooperative? Parrebbe di sì, essendo le proprietarie degli appartamenti. E se le cooperative si rifiutassero di sottoscrivere i contratti cosa succede? Inoltre, può una cooperativa edilizia dare in locazione un appartamento di sua proprietà ad un conduttore non socio? (ricordiamo che gli attuali conduttori sono tutti soci delle cooperative)

Come si può facilmente notare, la “vicenda 24 alloggi” non può dirsi conclusa e non sono ancora chiari tutti gli esiti delle questioni aperte.

Quel che è certo, in tutta questa storia vediamo una macchina comunale inefficiente e cieca, che spesso non paga per gli errori che commette.

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