Redazionale

Dopo il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26 aprile e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia del 28 aprile, per regolamentare la cd. Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, dal 4 al 17 maggio, arriva anche l’ordinanza del Sindaco di Mola per disciplinare, in maniera più restrittiva, alcuni aspetti della nuova fase.

L’ordinanza sindacale emanata oggi ha ad oggetto: «D.P.C.M. del 26/04/2020 ed Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28.4.2020. Disposizioni attuative sul territorio comunale».

Questa ordinanza differisce a lunedì prossimo gli effetti di quanto disposto dalla Regione Puglia «con efficacia immediata», riguardo alla riapertura delle attività di ristorazione per vendita da asporto ed a quelle di toilettatura per animali, nonché alla riapertura dei cimiteri.

Inoltre, poiché, com’è scritto nelle premesse del provvedimento comunale, «È vietato ogni tipo di assembramento. È obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie in pubblico (in realtà questo obbligo così generale non è scritto né nel DPCM, né nell’ordinanza regionale; nel primo si parla di indossare protezioni per le vie respiratorie riguardo alle funzioni funebri, dove possono partecipare un massimo di 15 persone; nel provvedimento regionale si fa riferimento all’utilizzo di mezzi di protezione personale quando si consegnano gli animali per la toilettatura; ndr). Rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro», l’Amministrazione comunale ha ritenuto di «dettare una specifica disciplina attuativa sul territorio comunale di Mola di Bari in particolare per:

  1. ATTIVITÀ COMMERCIALI
  2. CIMITERO COMUNALE
  3. ATTIVITÀ DI TOILETTATURA
  4. APERTURA PARCHI E PIAZZE».

Pertanto, l’ordinanza sindacale dispone che «È FATTO OBBLIGO di rispettare le regole generali per tutti i cittadini», disposte dal Governo italiano col DPCM del 26 aprile scorso (ma questo obbligo è superfluo, in quanto queste norme regolamentari sono in vigore indipendentemente da un’ordinanza sindacale), ricordando che «È vietato ogni tipo di assembramento. È obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie in pubblico (ma ciò non si deduce dalle norme regolamentari governative, né da quelle regionali; ndr) Rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di oltre un metro».

Ecco le norme particolari che l’ordinanza comunale dispone, alcune ripetendo “tautologicamente” norme già disposte da Governo e Regione, altre in aggiunta a quelle governative e regionali.

Per le ATTIVITÀ COMMERCIALI:

«gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a decorrere dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, nei giorni feriali e festivi, nello svolgimento dell’attività consentita di consegna per asporto, devono rispettare la fascia oraria di apertura dalle ore 06,00 alle ore 22.00 con facoltà di effettuare entro le ore 24.00 la sola attività di consegna a domicilio;

la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub,   ristoranti, gelaterie, pasticcerie), è consentita nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni:

  • la riapertura di attività imprese, aziende, uffici locali, nonché operatori commerciali (pur legittimati alla ripresa) è subordinata all’adempimento delle attività propedeutiche alla ripresa, ai sensi dell’art. 2 co. 9, D.P.C.M. del 26/04/2020 ed il mantenimento delle misure di salvaguardia igienica e di sicurezza per il mantenimento del distanziamento interpersonale (considerano utenti-consumatori ed operatori dipendenti) durante lo svolgimento dell’attività;
  • al rispetto delle misure previste nell’allegato 5 al P.C.M. del 26 aprile 2020;
  • la vendita con modalità di asporto è consentita esclusivamente nei confronti di persone residenti nel Comune di Mola di Bari (come potranno gli esercenti verificare la residenza dei clienti? ndr). È consentito il servizio a domicilio anche al di fuori del territorio comunale;
  • necessità di previo appuntamento telefonico o online, che dovrà essere necessariamente documentata dall’esercente e/o dall’utente in caso di controllo (bisognerà registrare le chiamate telefoniche? ndr);
  • il ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dovrà essere dilazionato nel tempo in modo da garantire l’assenza di assembramenti dentro e fuori dai locali;
  • ingresso per il ritiro di prodotti ordinati di un cliente per volta, per il tempo strettamente necessario al ritiro e pagamento;
  • esclusione di ogni forma di consumo sul posto;
  • devono essere utilizzate mascherine e guanti (o gel igienizzante per le mani) sia dagli utenti che dagli esercenti/addetti;
  • deve esser garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, sia nei locali che all’esterno degli stessi;

gli esercizi commerciali in area privata, per i quali era consentita l’apertura e per quelli per i quali è prevista la ripresa a decorrere dal 4 maggio, fino al 17 maggio 2020, possono rispettare la fascia oraria di apertura dalle ore 06,00 alle ore 20,30 nei soli giorni feriali, fatta eccezione per le attività di vendita tabacchi, farmacie, parafarmacie, edicole, distributori di carburanti le quali potranno esercitare anche nelle giornate festive».

Per il CIMITERO COMUNALE, l’Amministrazione ha disposto che:

«è consentito l’accesso al pubblico, con decorrenza dal 04.05.2020, nel rispetto dell’orario di apertura al pubblico (Lunedì – Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 – Domenica e giorni festivi dalle ore 07.30 alle ore 13.30) con le seguenti modalità:

  • l’accesso consentito ad un massimo di un componente per nucleo familiare, ad eccezione dei diversamente abili o persone con evidenti problemi fisici che potranno essere accompagnati da una singola persona;
  • Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • L’ingresso nelle cappelle gentilizie è consentito massimo 2 persone per volta;
  • Indossare guanti e mascherina, in mancanza dei quali sarà negato l’accesso al Cimitero;
  • Non è possibile utilizzare all’interno del complesso i Servizi igienici cimiteriali;
  • Sono vietati abbracci e strette di mano».

Inoltre, «le cerimonie funebri saranno celebrate nella Cappella del Cimitero Comunale con la partecipazione dei congiunti, fino ad un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che il Cimitero sia aperto per l’ingresso delle salme, la benedizione e la sepoltura o tumulazione e sempre nel rispetto delle disposizioni di cui sopra» e «le attività di realizzazione e manutenzione dei monumenti funebri lapidei nonché di lavori vari all’interno del cimitero saranno consentite a decorrere dal giorno 11 maggio 2020».

Per le ATTIVITÀ DI TOILETTATURA degli animali, l’ordinanza sindacale dispone che «a decorrere dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020 è consentita l’attività di toilettatura per animali da affezione, di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 28 aprile 2020, mediante appuntamento con i singoli utenti, nel rispetto delle misure di salvaguarda igienica e di sicurezza per il mantenimento del distanziamento interpersonale durante lo svolgimento dell’attività».

Mentre riguardo all’APERTURA di PARCHI E PIAZZE, a differenza di quanto disposto a livello nazionale e regionale, a Mola si continua, sino al 17 maggio, con la «chiusura di tutti i parchi, le piazze i giardini e le aree verdi comunali ad eccezione del Parco Giochi di via A. De Gasperi riservato per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 ad attività destinate esclusivamente a minori e adulti con spettro autistico, deficit dell’attenzione o iperattività, disabilità e disturbi del neuro sviluppo ed ai loro accompagnatori».

La verifica ed il potere di fare rispettare le disposizioni di questa ordinanza è ovviamente demandata «alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine ed ai servizi SISP e SIAN della ASL BA sud, ciascuno per le proprie competenze»; ma, per quanto stabilito per il cimitero comunale, è pure demandato «al personale della Ditta affidataria dei servizi cimiteriali, la vigilanza delle suddette misure organizzative per l’apertura del Cimitero Comunale segnalando il mancato rispetto delle stesse agli organi competenti, prestando particolare attenzione al numero di presenze contemporanee all’interno della struttura, evitando assembramenti».

Infine, l’ordinanza «RAMMENTA che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, ove il fatto non costituisca più grave reato».

L’articolo richiamato dall’ordinanza riguarda la norma del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) dove si prescrive che «1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari».

 

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