di Giuseppe Amante*

L’area di lottizzazione (foto di Google Earth)

Nell’ultima riunione della terza Commissione consiliare è stato invitato l’avvocato Saverio Profeta allo scopo di fornite chiarimenti ai commissari sullo stato attuale del piano di lottizzazione denominato C2.3.

Sapientemente, come è suo costume, ha risposto a tutti i quesiti che gli sono stati posti. Ha riassunto nella conclusione che, più per una sorta di prudenza riteneva opportuno, nel dubbio, predisporre una variante urbanistica al piano, ove si prendesse atto delle modifiche imposte dalla Regione nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche su due progetti esecutivi (uno sulle urbanizzazioni, l’altro su edifici a costruire).

Ma ha anche affermato che il piano di lottizzazione è efficace. Confermando quanto già dichiarato dalla Regione definendolo “inoppugnabile”.

Semplificando all’osso:
a) il piano è efficace;

b) le modifiche eventuali imposte da Enti preposti alla tutela dei vincoli non devono scontare alcun provvedimento VAS, bisogna quindi dare seguito fino al rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Per non andare troppo indietro (ma sempre possibile se ritenuto necessario) si parte dalle affermazioni congiunte dell’avv. Saverio Profeta, e del responsabile del settore urbanistica comunale (ing. Vito Berardi), che testualmente, a domanda, hanno risposto che il piano di lottizzazione C2.3 è “EFFICACE”.

Il suddetto responsabile del settore urbanistica comunale, in accordo con l’assessore al ramo (ma anche con la giunta comunale?), ritiene che le prescrizioni regionali, imposte nelle autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie nonché degli edifici previsti nel lotto n. 5, comportano una “variante urbanistica” che necessita di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Nella bozza di delibera di Consiglio Comunale (proposta da chi?) si indica di procedere con la sospensione della delibera di approvazione del piano di lottizzazione, avvenuta nell’anno 2009, e con la richiesta (a quale titolo?) di produzione di una variante urbanistica da sottoporre a procedura VAS.

Si afferma che tanto è il disposto della Regione esplicitato nella risposta che la stessa ha dato su richiesta del Comune di Mola di Bari.

È FALSO.

Ed è falso perché la lettera della Regione Puglia, molto chiaramente, afferma che la decisione sulla eventuale procedura VAS è di esclusiva competenza comunale, non regionale.

Inoltre, la Regione chiarisce che tale decisione deve seguire quanto prescritto dal Regolamento Regionale n. 18/2013. All’art. 7 di tale Regolamento, tra le altre cose, si dice inequivocabilmente che:

1) sono esenti da VAS le modifiche ai piani che non variano gli standard urbanistici, i volumi e le altezze,

2) sono esenti da VAS i piani che subiscono variazioni imposte da organi ed enti preposti alla tutela delle aree vincolate.

Basterebbe la rispondenza anche ad una sola di tali condizioni, per sancire la non assoggettabilità del Piano di Lottizzazione alla procedura VAS.

Nella fattispecie, tali condizioni vengono verificate entrambe. Pertanto, l’ufficio preposto deve prenderne atto e rilasciare i permessi di costruire richiesti.

PROCEDURA

Laddove le autorizzazioni paesaggistiche impongano variazioni agli elaborati approvati e convenzionati, è necessario interpellare SOLO i proprietari delle aree interessate da tali variazioni e verificare se sono d’accordo a realizzare le opere nel rispetto delle prescrizioni imposte. Se sono d’accordo, ovviamente si procede.

Nel caso di (indiscutibile) disaccordo, il comparto edilizio in cui è inserito il PdL, detta i modi di legge a cui uniformarsi per il procedere.

Si rammenta che nella esecuzione di un comparto edilizio la legge prevede su TUTTE opere previste all’interno comparto le caratteristiche di URGENZA, INDIFFERIBILITÀ E PUBBLICA UTILITÀ.

*Ingegnere

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