G. Gallo ed E. Sciannameo

Nella seduta del Consiglio Comunale di ieri, si è discusso della ipotesi di incompatibilità del consigliere Leonardo Losito, per aver difeso come avvocato, mentre era consigliere comunale, due imputati in un processo penale per abusivismo edilizio in zona vincolata, che vede il comune di Mola come parte lesa, nonché un altro cliente in un processo al TAR Puglia contro il comune di Mola.

Era stato lo stesso consigliere Losito a chiedere di avviare la procedura prevista dall’art. 69 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), dove il Consiglio delibera la decadenza oppure “assolve” il consigliere.

Il Consiglio, che si è svolto per la prima volta in modalità mista, cioè un consigliere (Franco Battista) partecipava tramite collegamento telematico, mentre tutti gli altri erano presenti nella sede consigliare.

Il Consiglio si è concluso con la votazione di due mozioni, di cui una in particolare “assolve” l’avv. Losito, passata per un solo voto. Hanno votato a favore di questa mozione i sette consiglieri di maggioranza, il Presidente del Consiglio Lepore ed il Sindaco Colonna (9 voti), mentre hanno votato contro i sei consiglieri di minoranza (V. Battista, Delre, Diperna, Di Rutigliano, M. Palazzo e Daniele),  ed i consiglieri Giovanni Gallo ed Elisabetta Sciannameo (di Alleanza per Mola) (8 voti). I consiglieri di minoranza e quelli di Alleanza per Mola, durante il consiglio, hanno invitato il consigliere Losito a dimettersi.

Comunque, qualcuno ha già sollevato dubbi di legittimità sulla delibera del Consiglio Comunale di ieri, perché non avrebbe potuto votare il consigliere Losito (e neppure partecipare alla seduta), in quanto diretto interessato alla deliberazione che ha riguardato la sua persona. Inoltre, è stato contestato al Presidente del Consiglio Dott. Mario Lepore di non essere stato super partes, arrivando a stoppare il consigliere Gallo nel suo intervento, tanto che vi rinunciava a leggerlo, dando l’impressione di favorire l’“incolpato” e facendo frettolosamente votare l’emendamento finale senza consentire la discussione sul dubbio se il consigliere Losito potesse partecipare al voto (nell’articolo 78 del TUEL è disposto «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado» e pure nell’articolo 29 del regolamento del consiglio comunale si ribadisce che «il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori debbono astenersi, inoltre, quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ed incarichi ai medesimi»).

Il primo intervento in consiglio è stato fatto dalla consigliera Avv. Elisabetta Sciannameo, che ha ripercorso l’intera vicenda, e che qui pubblichiamo integralmente, in quanto chiarisce i termini della vicenda, al di là dell’esistenza o meno dell’incompatibilità del consigliere Avv. Losito.

Ecco il testo integrale della consigliera Sciannameo:

Buon pomeriggio a tutti, finalmente siamo arrivati alla definizione di questa triste storia, storia che per mesi è stata oggetto di querelle tra le parti anche e soprattutto al di fuori di questo contesto.

Siamo arrivati dopo mesi a definire la questione in consiglio grazie anche alla presa di posizione del consigliere Losito che durante il consiglio comunale del 25 febbraio ha chiesto di voler attivare la procedura volta ad accertare l’eventuale causa di incompatibilità in cui si sarebbe trovato prevista dall’art 69 del TUEL.

Credo sia a tal proposito opportuno, prima di esprimerci circa la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità, procedere ad un excursus dei fatti, al fine di rendere chiara, sia a questo consesso, che a quanti ci ascoltano, la  dinamica degli eventi.

-tutto ha avuto inizio da un interrogazione posta dal consigliere Daniele in data 03 agosto 2019 in cui veniva contestata la partecipazione dell’ avv. Losito ad una udienza del 14 maggio 2019 quale difensore di due soggetti privati per una causa penale in cui il comune risulta parte offesa, nonché anche difensore di un altro soggetto privato, ricorrente contro il comune, in un procedimento pendente dinanzi al Tar conclusosi ad ottobre del 2019.

  • alla successiva seduta del consiglio comunale riservata alle interrogazioni ed interpellanze del 31 ottobre, l’avv. Ass.re Orlando, rispondendo al consigliere Daniele, dichiarava che l’avv. Losito, nel momento in cui è divenuto consigliere comunale, rinunciava al mandato inerente al processo penale in considerazione della evidente incompatibilità nella quale in ogni caso si sarebbe trovato. Ciò è quanto sostenuto dall’ass.re Orlando. Quale motivazione a tale dichiarazione? L’avv. Losito consegnava ad Orlando la copia della rinuncia datata 20 luglio 2018 (quindi prima di rivestire ufficialmente la carica di consigliere comunale) che avrebbe inviato ai sui clienti. Se mi permettete voglio leggere la rinuncia. “ a seguito della elezione dello scrivente alla carica di consigliere comunale, mi vedo costretto a rinunciare al mandato professionale a suo tempo conferitomi attesa la incompatibilità tra la figura di consigliere e quella di procuratore di un contenzioso avverso l’ente. Vorrete provvedere a nominare nuovo difensore, declinando ogni responsabilità sull’omessa eventuale sostituzione”, data 20 luglio 2018.” Quindi stando a questa lettera è lo stesso avv.to Losito che si dichiara incompatibile, motivo per cui prima di diventare consigliere rinuncia al mandato. Ora per spirito di verità bisogna dire che il povero ass.re Orlando in assoluta buona fede non ha avuto motivo di dubitare  sulla veridicità di quanto consegnatogli del consigliere Losito, motivo per cui esibisce senza alcun problema la rinuncia al mandato consegnatagli dallo stesso Losito.

Questo per quanto attiene il processo penale.

  • Con riferimento, invece, al processo amministrativo, il consigliere Daniele, sempre per una maggior chiarezza durante sempre le sedute di consiglio dedicate alle interrogazioni e interpellanze chiedeva come mai l’avv. Losito risultava difensore di un soggetto privato in una causa amministrativa che ha visto la sua definizione soltanto ad ottobre del 2019, quindi in piena consigliatura.

Bene. Da questo momento in poi l’avv. Losito fornisce una serie di ingarbugliate giustificazioni che certo  non hanno favorito verità e trasparenza dallo stesso Losito decantate. Ma andiamo con ordine.

  • L’avv. Losito in un primo momento, con riferimento alla causa amministrativa, sosteneva che il 18 settembre 2017 veniva depositata presso il TAR Puglia una istanza di rinuncia agli atti e all’azione pur non comprendendo perchè mai,nonostante la rinuncia, si fosse giunti a sentenza. Tale  rinuncia, sempre a detta del cons. Losito,  era stata inoltrata telematicamente, così come previsto dalla normativa, e ciò era facilmente verificabile dalla ricevuta di accettazione. Ricevuta  che però non è stata mai prodotta.
  • Per quanto riguarda invece il processo penale, lo stesso Losito inizialmente sosteneva che, appena avuta la nomina di consigliere comunale, provvedeva in data 20 luglio 2018 (quindi ribadisco prima dell’insediamento) a convocare i suoi clienti rinunciando al mandato difensivo con raccomandata, ma che purtroppo non avendo i suoi clienti dopo 10 mesi provveduto alla nomina di un nuovo difensore si vedeva costretto a partecipare all’udienza per deontologia (insorgono in me dubbi e perplessità circa il dovere deontologico che obbliga un difensore a presenziare all’udienza dopo 10 mesi dalla presunta rinuncia al mandato, ma probabilmente ho ancora tanto da imparare dall’avv. Losito!!)

Mario Lepore

Cari colleghi, questa è la posizione che il consigliere Losito ha mantenuto fino a dicembre-gennaio, ma attenzione perché poi tutto cambia.

E così che la questione è stata successivamente affrontata in 2/3 incontri di 5^ commissione in cui l’avv. Losito ha dato il meglio di sé. In particolare durante alcune commissioni qualche collega di minoranza ha fatto notare che nella rinuncia al mandato datata 20 luglio 2018 il consigliere Losito inserisce, oltre al numero identificativo del procedimento penale, anche la data della prima udienza di trattazione fissata dinanzi al giudice del dibattimento  che è appunto quella del  14/05/2019 ma che in realtà la fissazione della predetta udienza veniva notificata al consigliere soltanto a marzo del 2019, quindi due mesi prima della comparizione in udienza e che pertanto alla data del 20 luglio del 2018 (data in cui lui dice di rinunciare al mandato) l’avv. Losito non avrebbe mai potuto sapere la fissazione dell’udienza che è avvenuta solo otto mesi dopo.

A questa eccezione l’avv. Losito ha articolato una serie di giustificazioni che in realtà non hanno mai trovato riscontro in alcuna documentazione da lui prodotta.

Successivamente, sempre durante una riunione di quinta commissione si ricordava improvvisamente (e non si capisce come mai non l’abbia fatto prima) che non era più certo della data presente sulla rinuncia e che sicuramente la stessa sarebbe stata frutto di un errore. Mah!!!!!

Per il processo amministrativo, invece,  ha sempre ribadito che la sua ultima attività risale a settembre del 2017 con la rinuncia al processo e che non si comprende per quale motivo il Tar sia arrivato lo stesso a sentenza.

Più e più volte abbiamo chiesto al consigliere Losito, sia all’interno delle commissioni sia all’interno delle riunioni di maggioranza, di fornirci documentazione che provasse sia la sua rinuncia al processo amministrativo sia la sua reale rinuncia al procedimento penale. Richiesta caduta nel vuoto.

Infine, è come se non bastasse, il 25 febbraio u.s. abbiamo avuto modo di recepire l’ennesima ricostruzione dell’avv. Losito:

innanzitutto sostiene di aver convocato i propri assistiti non più in data 20 luglio del 2018 così come ha sempre dichiarato e documentato dalla rinuncia da lui stesso depositata, ma che in realtà avrebbe convocato i suoi clienti solo qualche giorno prima della udienza del 14 maggio 2019 (anche questa volta purtroppo non riesce a fornirci alcuna data certa) dichiarandosi lui stesso incompatibile e invitando i suoi assistiti a nominare un nuovo difensore, che per ovvie ragioni, non nominano (come si può sperare che si possa nominare un nuovo difensore che assuma la difesa soltanto qualche giorno prima dell’udienza)  trovandosi nei fatti, a dover comunque assistere i suoi clienti.

La domanda che nasce spontanea è: perché il consigliere Losito si ricorda solo a febbraio 2020 che la rinuncia che lui stesso ha consegnato e che riporta la data del 20 luglio 2018 è sbagliata?

Per quanto attiene al processo amministrativo, invece, sempre nella sua dichiarazione del 25 febbraio u.s. continua a sostenere che la sua ultima attività risale al settembre del 2017 e che il TAR per errore arriva a sentenza.

Ora, conclusa la narrazione dei fatti, mi concederete delle considerazioni.

Innanzitutto chi si è dichiarato incompatibile sin dall’origine, motivo per cui ha dichiarato di aver rinunciato ai due mandati professionali è proprio l’avv. Losito.

D’altro campo domando al Sindaco: fermo restando, come da lei ribadito durante il consiglio del 25 febbraio u.s. che la trasparenza, l’onestà e la chiarezza di questa amministrazione non sono in discussione, sciolga a me e ai presenti questo dilemma: come si giustifica il suo inoltrare al Prefetto una lettera in cui da una parte chiede allo stesso un parere sulla possibile incompatibilità e dall’altra si premura di rassicurare lo stesso Prefetto della avvenuta rinuncia dell’incarico da parte dell’avv. Losito precedentemente all’insediamento del primo consiglio comunale? Sarebbe come chiedere di che colore fosse il cavallo bianco di Napoleone.

Sembra ovvio che se il cons. Losito avesse rinunciato agli incarichi prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, il problema non sussisterebbe e a quest’ora non ne staremmo neanche a discutere.

Lo stesso Prefetto, nel risponderle, pur soffermandosi sulle cause di incompatibilità previste dalla normativa, ha comunque tenuto conto di quanto da lei riferito.

Successivamente, tuttavia, o per suo ravvedimento o perché redarguito da terzi, ha sentito il dovere di inviare una nuova nota al Prefetto rettificando quanto da lei dichiarato in precedenza con la motivazione che l’errore era riconducibile alla mancata conoscenza di quanto asserito dal Consigliere Losito nella seduta del consiglio comunale del 25 febbraio u.s.

Le rammento Sindaco, che lei a quel consiglio era presente.

Detto ciò, così come giustamente rimarcato dalla Prefettura, le cause di incompatibilità sono quelle elencate tassativamente dall’art. 63 del Dlgs n. 267/2000 e che la valutazione della eventuale sussistenza di tali cause è rimessa al Consiglio.

Vista la poca chiarezza della questione in esame e dando seguito alla procedura prevista dall’art. 69 del Dlgs 267/00 chiediamo che l’avv. Losito, nei termini di dieci giorni previsti dalla normativa, provveda a produrre atti e documenti volti a fornire chiarimenti definitivi sulla vicenda, riservandoci di poter esprimerci circa la decadenza o meno alla carica di consigliere al termine dei dieci giorni, così come previsto dalla procedura.

Questo per quanto attiene la procedura relativa all’incompatibilità.

Ineludibile, mi consentirete, è la questione morale, deontologica ed etica oltre che politica.

Come recitava Seneca: “ciò che la legge non vieta, lo vieta il pudore”.

Mi sia consentito di sollevare una questione che è puramente morale, etica e deontologica: agli amministratori i cittadini chiedono legalità, lealtà, correttezza e trasparenza, che sembrano essere stati traditi dal comportamento del consigliere Losito tale da deteriorare i rapporti interpersonali e politici minando alla base quella dose di fiducia reciproca indispensabile per l’attivazione e il prosieguo dell’attività amministrativa.

Preciso che inizialmente ero assolutamente convinta della buona fede del collega Losito, e che la partecipazione alle udienze era dovuta ad una semplice svista o dimenticanza. Personalmente ho invitato il consigliere Losito a fare un passo indietro, a chiedere scusa, certa che la situazione si sarebbe risolta. Ma questa mia disponibilità è stata mal pagata e sono stata additata come tanti altri   incompetente e incapace di svolgere adeguatamente il mio lavoro e la mia professionalità.

Incapaci, inetti? Sussiste la possibilità di imparare e crescere e andare avanti, ma decisamente ogni strada è preclusa agli arroganti.

Per tutte le questioni ampiamente esposte e per la nostra profonda convinzione che non possa esistere una sana politica senza il fondamento della morale, oggi non possiamo non chiedere le dimissioni del consigliere Losito.

Grazie a tutti per l’attenzione.

 

 

 

 

 

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