Redazionale

Stefano Diperna (a destra) con l’ex Sindaco Nico Berlen. Assolto Berlen, condannato in primo grado Diperna per omissione di atti d’ufficio.

Sono state depositate le motivazioni che hanno portato, il 30 maggio scorso, il Collegio (composto da tre giudici) della Prima Sezione Penale del Tribunale di Bari a condannare il dott. Diperna Stefano a cinque mesi di reclusione, col beneficio della sospensione della pena e della non menzione della stessa nel casellario giudiziario, ed ad assolvere l’arch. Berlen Nicola.

I due ex sindaci erano stati imputati per il reato punito dall’art. 328 c.p., «rifiuto di atti d’ufficio. Omissione» (si tratta di un delitto «dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»), perché, secondo l’accusa, in qualità di primi cittadini e pubblici ufficiali «omettevano di adottare, per ragioni di sicurezza pubblica, igiene e sanità un’ordinanza contingibile per il risanamento del degrado ambientale» dell’area delle ville a mare di via La Malfa, in contrada Cozzetto (poste sotto sequestro e, dal 2013, confiscate e divenute di proprietà comunale con sentenza definitiva della Corte di Cassazione).

I periodi incriminati erano per Berlen dal 2008 al marzo 2010, mentre per Diperna tutta la durata del suo mandato di sindaco.

Il Pubblico Ministero, al termine del processo, chiedeva la condanna di Berlen a 6 mesi di reclusione e di Diperna a 9 mesi di reclusione, le parti civili (alcuni residenti di via La Malfa) difese dagli avvocati Francesca Lombardi, Stefania Biallo e Lorenzo Melchiorre domandavano il risarcimento dei danni, mentre entrambi gli imputati (Berlen difeso dall’avv. Michele Laforgia e Diperna dall’avv. Vincenzo Lamanna) chiedevano l’assoluzione.

La sentenza è stata redatta direttamente dal Presidente della Prima Sezione Penale del Tribunale di Bari, che ovviamente presiedeva il Collegio giudicante, la dott.ssa Rosa Calia Di Pinto.

Il Tribunale di Bari, nella sentenza, scrive che «il ruolo del sindaco Berlen nella presente vicenda appare trascurabile, giacché costui fu sostituito dal suo successore nei primi mesi del 2010, sicché potrebbe non aver avuto il tempo, una volta posto a conoscenza da parte della Diomeda (responsabile del Servizio Igiene della ASL, che inviò nell’agosto 2008 una richiesta di intervento di bonifica per quell’area sottoposto a sequestro, n.d.r.), del pericolo per la salute e l’igiene rappresentato dagli immobili ancora sotto sequestro di adottare i provvedimenti conseguenti.
Ed infatti, a carico di costui milita esclusivamente quanto dichiarato dalla Diomeda… Ciò che non risulta essere stato adeguatamente provato è l’atteggiamento psicologico (cioè il dolo, n.d.r.) del Berlen, il quale in occasione di tale richiesta di intervento, cui avrebbe dovuto far seguito un’attività istruttoria per verificare la condizione dei luoghi e le opere necessarie, potrebbe non aver ritenuto necessario adottare un’ordinanza contingibile ed urgente, non rilevandone la necessità, avendo il Comune già in corso un contratto di appalto con la Lombardi Ecologia, che aveva il compito di provvedere alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed anche alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
Egli, pertanto, si sarebbe attivato a cercare di individuare i numerosi proprietari degli immobili sotto sequestro, onde provvedere a diffidarli a porre in essere le necessarie attività di bonifica, su di loro incombenti, prima della fine del suo mandato».

Inoltre, sottolinea il Collegio, il sindaco Berlen «si sarebbe attivato a cercare di individuare i numerosi proprietari degli immobili sotto sequestro, onde provvedere a diffidarli a porre in essere le necessarie attività di bonifica, su di loro incombenti, prima della fine del suo mandato» e, dopo la missiva della ASL dell’agosto 2008, nella documentazione prodotta nel processo non risultano esserci altre richieste di intervento (né della ASL e né di privati cittadini) pervenute durante il mandato del sindaco Berlen.

Infatti, la seconda richiesta di intervento della ASL è del 23 agosto 2011, quando era già in carica il sindaco Diperna, a cui seguirono altre tre successive diffide della ASL (nell’agosto 2011, agosto 2012 e settembre 2013) e dei residenti della zona.

Sottolinea la sentenza che «tra la prima e la seconda richiesta di intervento non vi sarebbero state segnalazioni da parte di privati, ad eccezione di un articolo sul giornale dei molesi “Città nostra”, del 25 maggio 2009, in cui si dà atto che il sindaco, ad un’interrogazione del consigliere Vincenzo Defilippis sulla precarietà igienico-sanitaria della zona, aveva risposto che stava verificando la possibilità di attuare un’azione di presidio della zona per garantire protezione e sicurezza ai residenti ed un’azione di salvaguardia dell’ambiente».

Pertanto, «in tale situazione di incertezza sul significato e sulla volontarietà dell’assenza di un tempestivo riscontro alla nota del 13 agosto 2008 s’impone una decisione assolutoria nei confronti del predetto imputato» Berlen.

Mentre per l’ex Sindaco Diperna la situazione è diversa.

Il Tribunale rileva che l’imputato «ha riconosciuto che solo dopo la notifica della sentenza della Cassazione nel luglio 2013, le attività di bonifica e pulizia erano state eseguite anche all’interno degli immobili, in quanto a suo dire, il Comune non era autorizzato ad intervenire nelle zone sottoposte a sequestro.
Solo ad agosto del 2013 aveva convocato la prima conferenza di servizi con il responsabile dell’igiene e dell’ambiente per coordinare le attività e fare interventi straordinari di pulizia radicale», ma «sulla scorta delle emergenze dibattimentali risulta che, a partire dal subentro del nuovo sindaco ed almeno fino al giugno 2013… il Diperna non avesse adottato quelle misure necessarie che da più parti (pubbliche e private) gli venivano reiteratamente sollecitate, anche attraverso interrogazioni in consiglio comunale».

E, di fronte alla tesi difensiva che il Comune non aveva alcun potere di azione nelle aree private sottoposte a sequestro, ma solo con la confisca (giugno 2013) si sarebbe potuto intervenire, il Tribunale precisa che «al contrario, il sindaco avrebbe dovuto, una volta identificati i proprietari degli immobili (attività avviata dal suo predecessore), diffidare gli stessi a porre in essere, previa autorizzazione del giudice, le attività di messa in sicurezza urgenti, e in caso di inerzia degli obbligati, avrebbe dovuto rivolgersi all’autorità giudiziaria procedente al fine di sostituirsi ai proprietari, adottando tutte le misure necessarie, salvo rivalersi su questi ultimi per le spese sostenute» e precisa che «le richieste di intervento nel corso di quel periodo (alla stregua della documentazione prodotta dal PM e dai difensori di parte civile), unitamente alle continue segnalazioni sulla stampa locale, alle interrogazioni in consiglio comunale, nonché alle sollecitazioni del Dipartimento di prevenzione servizio igiene e sanità pubblica dell’Asl, sono state tali e tante da escludere un atteggiamento omissivo semplicemente colposo.
Né si può pensare che il sindaco ritenesse sufficiente l’attività di pulizia ordinaria o di disinfestazione dall’esterno, senza la bonifica dall’interno e senza neppure delimitare la zona con delle adeguate recinzioni che potessero costituire una effettiva efficacia dissuasiva per coloro che continuavano a riversare indiscriminatamente rifiuti all’interno delle costruzioni» ed a «riprova della indifferibilità è appunto la verificazione di incendi che avevano posto in pericolo anche le abitazioni dei residenti, incendi derivanti proprio dal disseccamento della vegetazione spontanea all’interno dei suoli sequestrati».

Pertanto, conclude il Collegio, «dal punto di vista oggettivo è indubitabile che il Diperna non abbia ottemperato alle legittime richieste di intervento con somma urgenza, rivoltegli in più occasioni nel corso degli anni ed almeno fino a giugno 2013».

Il Collegio, riguardo all’analisi del dolo, scrive che «sotto il profilo soggettivo, la perdurante inerzia costituisce indice sintomatico di malafede. Al riguardo, va infatti ricordato che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, il dolo del reato ex art. 328 c.p. è generico e comprende la consapevolezza di agire in violazione di doveri imposti, senza che sia così richiesto il fine specifico di violare tali doveri… Numerosi elementi conducono verso l’affermazione di responsabilità del Diperna almeno fino al giugno 2013».

E tale consapevolezza sarebbe corroborata dal fatto che, «subito dopo la notifica della irrevocabilità della sentenza di confisca (nel giugno 2013, n.d.r.), il Diperna, su iniziativa del Tanzi (comandante della Polizia Municipale di Mola, n.d.r.), aveva indetto due conferenze di servizi e dato inizio ad opere di bonifica all’interno dell’area».

A motivo delle iniziative intraprese dopo l’avvenuta confisca, Diperna «per il periodo successivo al giugno 2013 va assolto perché il fatto non costituisce reato» (per tale ragione non è stato disposto il risarcimento alle parti civili costituite, che risultavano essere proprietarie di immobile in quella zona dall’agosto 2013).

Il dott. Diperna è probabilmente il primo amministratore molese a subire una condanna penale (non definitiva) per una ipotesi di reato commesso nell’attività amministrativa, ma, con ogni probabilità, impugnerà la sentenza e vedremo se la Corte di Appello di Bari confermerà la decisione del Tribunale o, invece, assolverà l’ex sindaco.

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