Redazionale

Si aggiunge un nuovo tassello alla complessa vicenda giudiziaria dei 24 alloggi di via De Nicola angolo via Europa Unita, realizzati dalla So.Gra.Co. s.r.l. nel programma sperimentale di edilizia convenzionata denominata “20.000 abitazioni in affitto”; disciplinato dal Decreto del 27.12.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Delibera n. 693 del 16.05.2003 del Giunta Regionale di Puglia (di cui abbiamo sempre dato notizia).

La società costruttrice So.Gra.Co. s.r.l., ottenuto nel 2005 il permesso di costruire due palazzi da 12 appartamenti ciascuno, riceveva un finanziamento dalla Regione di oltre 600 mila euro. Poi, la società stipulava convenzione urbanistica con il nostro Comune ed era esonerata dal pagargli i costi di costruzione. Nel 2008 terminava l’edificazione di due fabbricati.

Dopo la realizzazione di questi due palazzi, la So.Gra.Co. stipulava i contratti di locazione a canone agevolato con soggetti presenti negli elenchi approvati dal Comune, ma non seguendo i criteri di priorità (c’erano tre elenchi, l’A contenente quelli con criteri di priorità; il B quello con i soggetti aventi i requisiti, ma senza criteri di priorità; ed il C con i nomi degli esclusi). Poi la So.Gra.Co. vendeva nel 2009 i fabbricati, uno alla cooperativa Aurora e l’altro alla cooperativa Isola Azzurra (ciascuna di 12 soci, che sono i conduttori degli alloggi).

La sig.ra D. B. non otteneva l’alloggio e ricorreva al Giudice amministrativo per far accertare l’illegittimità di quegli elenchi ed il suo diritto a stipulare un contratto di locazione.

Ne sono seguite diverse pronunce del Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), che hanno portato alla fine alla riformulazione dell’elenco, per cui con determina del 18 aprile 2017 n. 370 l’Ufficio Tecnico ha approvato la «graduatoria soggetti aventi titolo e interessati alla stipula del contratto di locazione», composto di 13 persone, in cui la sig.ra D. B. è al tredicesimo posto. A cui è seguito un altro elenco di soggetti aventi titolo senza criteri di priorità.

Approvati i nuovi elenchi, la sig.ra D. B. ricorreva nuovamente al TAR Puglia, che, con sentenza n. 518 pubblicata il 6 aprile scorso, condannava ancora una volta il nostro Comune e gli ordinava «di compiere tutti gli atti necessari per consentire la stipula del contratto di locazione della ricorrente (la sig.ra D. B., n.d.r.) previa individuazione dell’alloggio assegnando e liberazione dello stesso ove ancora abusivamente occupato, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione – se anteriore – della presente decisione; nomina per il caso di perdurante inerzia quale Commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Comune».

Contro quest’ultima decisione il Commissario straordinario dott.ssa Schettini decideva di non proporre appello, nonostante il parere contrario del legale del nostro Comune.

C’è da precisare che nei vari processi amministrativi non venivano chiamati in causa tutti i residenti quegli alloggi e le cooperative, ma sempre il Comune di Mola.

Con determina n. 4 del 29 maggio 2018 l’Ufficio Tecnico ordina ai soci delle cooperative di «rendere disponibili e liberi da cose e persone gli alloggi» (dunque, viene ordinato lo sgombero di 23 dei 24 alloggi, in quanto uno è abitato da soggetto inserito nell’elenco con criteri di priorità) e di «stipulare… con i soggetti titolari del requisito di priorità giusta determinazione… n. 370 del 18.04.2017».

Allora le cooperative ed alcuni soci hanno proposto al Tribunale ordinario di Bari un ricorso cautelare d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. per chiedere la sospensione del provvedimento di sgombero degli alloggi.

Mentre due soci hanno preferito la strada del processo ordinario (a cognizione piena) per opporsi allo sgombero, pertanto, i processi incardinati dinanzi il Tribunale civile di Bari sono stati due.

Il Comune di Mola non si costituiva nel processo cautelare, ma soltanto in quello ordinario; interveniva però in entrambi i giudizi (quello cautelare e quello ordinario) la sig.ra D. B. sollevando l’eccezione del difetto di giurisdizione (ritenendo che solo il Giudice amministrativo abbia potere di decidere su queste vicende) e chiedendo comunque il rigetto delle domande degli attori (cooperative e soci).

Il Giudice civile del Tribunale di Bari, affermando la propria giurisdizione nel caso (cioè ha potere di decidere), lo scorso ottobre rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c., in quanto «tenendo conto della natura sommaria della cognizione… può ragionevolmente sostenersi che i contratti di locazione stipulati dal soggetto attuatore (la So.Gra.Co., alla quale sono subentrate le due cooperative, n.d.r.) con soggetti non aventi diritto sono nulli di diritto e soggetti a decadenza automatica… e che il Comune aveva e ha il potere di esercitare la vigilanza sulla procedura e comminare la sanzione dello sgombero, trattandosi di esercizio di poteri pubblici che ad esso competono per effetto della normativa sulla edilizia residenziale sociale».

Contro quest’ultima ordinanza, i ricorrenti (cooperative ed alcuni soci) proponevano reclamo (che è una impugnazione del provvedimento, sulla quale decide un collegio di tre giudici dello stesso tribunale), il cui esito (sfavorevole per i reclamanti) si è avuto con ordinanza depositata il 7 febbraio scorso. Ed anche in sede di reclamo il Tribunale di Bari ha riconosciuto che «in presenza di provvedimenti giurisdizionali (quelli del Giudice amministrativo, n.d.r.) definitivi, e comunque, esecutivi, che hanno a più riprese affermato il potere/dovere del Comune di Mola di Bari di predisporre la graduatoria dei soggetti aventi titolo alla stipulazione dei contratti di locazione con canone agevolato ponendo in essere una corretta attuazione del suddetto programma residenziale, non può non riconoscersi in questa sede, di vaglio di un provvedimento amministrativo esecutivo, il potere del Comune di Mola di Bari di cui si discute… il potere di ordinare la liberazione dei ventitrè alloggi in locazione a canone agevolato».

Mentre il Tribunale di Bari ritiene di non avere potere nel valutare (potendolo fare solo il TAR) «le modalità di esercizio del potere pubblico di dare attuazione ad una pronuncia del giudice amministrativo», dunque, del modus operandi del Comune di Mola nel dare esecuzione delle decisioni del Giudice amministrativo.

Ora questo processo cautelare potrebbe terminare qui, ma è pure possibile che i ricorrenti decidano di “entrare nel merito”, cioè di continuare il procedimento giudiziario, che si tramuta in un processo a cognizione piena e si conclude con sentenza (eventualmente appellabile).

E, tra l’altro, rimane in corso il procedimento ordinario incardinato dinanzi il Tribunale di Bari da due soci di una cooperativa.

Dunque, al momento non c’è la parola “fine” a questa intricata vicenda giudiziaria, anche se non sembrano esserci più motivi per sospendere l’esecuzione dello sgombero.

Però c’è da porsi un dubbio. Liberati 23 appartamenti, oltre alla sig.ra D. B., quante sono effettivamente le persone che, avendone titolo, vogliono stipulare questi contratti di locazione?

Alla prossima puntata.

 

 

 

 

 

 

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