di Marco Sciddurlo

L’area interessata dal progetto

Lo scorso anno abbiamo dato ampia notizia di un progetto di costruzione a Mola di un nuovo discount alimentare (una media struttura di vendita di livello intermedio – da 600 a 1500 metri quadrati), che ricadeva in zona F (sono le aree destinate ad infrastrutture e impianti di interesse generale), nella zona di perimetrazione del PRU del Cozzetto (nell’area situata alle spalle della Chiesa del Sacro Cuore, tra Via Paolo VI e il nuovo prolungamento di Via Rota).

Il progetto era stato presentato dai proprietari dell’area congiuntamente alla MD S.p.A. (nota catena di discount) a marzo 2018 al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), diretto dal dott. Tanzi. Secondo il parere contrario del Caposettore Urbanistica e LL.PP. ing. Berardi, un tale progetto richiedeva una procedura di variante urbanistica ordinaria, che va approvata in Consiglio Comunale, e non la procedura tramite sportello SUAP.

Pertanto, dopo la conferenza di servizi dello scorso mese di settembre, il SUAP respingeva il progetto.

Contro la decisione del Comune di Mola di Bari, i proprietari del fondo interessato al progetto hanno fatto ricorso al TAR Puglia e, in via cautelare, hanno chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento opposto. Il 12 aprile è stata depositata ordinanza di rigetto della sospensione dell’efficacia «della determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria del 30.11.2018 a firma del Responsabile SUAP del Comune di Mola di Bari» del progetto del discount al Cozzetto.

Si legge nel provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione che «ad una sommaria deliberazione tipica della fase cautelare, il ricorso non sembra assistito da profili di fondatezza in quanto: -il progetto di realizzazione di una media struttura di vendita su suoli di proprietà dei ricorrenti, tipizzati in zona F del PRG vigente a Mola di Bari, sembra scontare un deficit correlato alla totale mancanza di indici di edificabilità, trattandosi di zona destinata a reperire standards di cui risultano carenti altre zone residenziali A, B1, B2 e B3; -pur essendo vero che la programmazione commerciale locale per le aree esterne al centro storico del Comune di Mola di Bari ha previsto la localizzazione di una media struttura di vendita, detta previsione è accompagnata dalla preventiva e necessaria approvazione di un idoneo strumento urbanistico e/o procedura di carattere urbanistico, senza potersi prevedere un intervento diretto; -l’area interessata dall’intervento è perimetrata per la realizzazione di un Piano di Recupero Urbano, in base ad una delibera di Consiglio Comunale dl 1999, il che sembra testimoniare la volontà degli organi di governo dell’ente locale di dare preponderanza, ancora oggi, e in mancanza di atto di segno contrario, ad un intervento di natura squisitamente urbanistica nella zona; – il dissenso espresso in conferenza di servizi al progetto divisato dai ricorrenti appare qualificato, atteso che il parere negativo acquisito in sede conferenziale, è stato formulato dal Settore Urbanistico Comunale».

Inoltre, il TAR sostiene che il Comune di Mola di Bari non appare obbligato ad «avviare la procedura di variante al Prg; ed invero, l’art. 8, terzo comma del D. p.r. 160 del 2010, esclude dall’applicazione della procedura di variante le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, o alle relative norme regionali di settore» (gli articoli richiamati dall’ordinanza riguardano le medie e gradi strutture del settore del commercio).

Questa ordinanza non pone la parola “fine” al processo, perché è una pronuncia soltanto sulla sospensione, in via cautelare, dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Bisognerà attendere la sentenza che chiuderà l’intero processo (salvo un eventuale appello al Consiglio di Stato), ma da questa ordinanza pare esserci l’orientamento ad un rigetto definitivo del ricorso.


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